Requisiti di gara a natura astratta e analogia dei servizi pregressi (TAR Toscana n. 1139 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore dell’art. 100, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023 il requisito dell’idoneità professionale ha natura astratta e opera come primo filtro di ammissibilità: è sufficiente l’iscrizione per attività anche non identiche, purché pertinenti all’oggetto dell’appalto, restando demandata ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria la verifica della concreta capacità esecutiva. Ai fini del requisito di capacità tecnica, i servizi “analoghi” non coincidono con i servizi “identici”: l’analogia va accertata in concreto, ricercando elementi di similitudine fra le prestazioni. Se la lex specialis consente la partecipazione a più lotti con requisiti non autonomi per ciascuno, la stazione appaltante può legittimamente comprovare il requisito con un servizio indicato dal concorrente per altro lotto, purché l’aggiudicazione riguardi un solo lotto.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, gestore uscente, partecipa alla gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di educativa di strada, suddivisa in cinque lotti. Per il lotto n. 1 si colloca al secondo posto, alle spalle di un’altra concorrente, che risulta aggiudicataria. La cooperativa impugna l’aggiudicazione davanti al TAR, deducendo l’assenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica, nonché l’erroneità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Propone poi motivi aggiunti contro gli atti dell’istruttoria comunale sui servizi dichiarati. La controinteressata, a sua volta, spiega ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per asserita violazione del limite di lotti aggiudicabili, in presenza di un presunto accordo anticoncorrenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il ricorso principale, la cui infondatezza avrebbe reso improcedibile quello incidentale, e richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 7323 del 2025. Quanto al primo motivo, il disciplinare richiedeva l’iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti a quelle oggetto di gara. Il TAR osserva che fra le attività dell’oggetto sociale dell’aggiudicataria figurano servizi socioassistenziali, educativi e di mediazione culturale, senz’altro pertinenti al servizio messo a gara. Non rileva, in senso contrario, che si tratti di attività non prevalenti: il requisito ha natura astratta, come confermato da Cons. Stato, sez. V, n. 8675 del 2025, n. 7074 del 2025 e n. 8417 del 2024.
Quanto al requisito di capacità tecnica e professionale, il disciplinare esigeva almeno due servizi analoghi nel decennio antecedente. L’aggiudicataria aveva indicato due servizi, ma il Comune aveva verificato il requisito su un servizio diverso, indicato per altri lotti. Il TAR ritiene la censura infondata: la lex specialis ammetteva la partecipazione a più lotti con requisiti non autonomi per ciascuno, consentendo l’aggiudicazione dei soli lotti per i quali il concorrente disponesse di requisiti sufficienti. Poiché l’aggiudicazione ha riguardato un solo lotto, la stazione appaltante non era vincolata alle indicazioni del concorrente e poteva attingere a un servizio indicato per altro lotto, in coerenza con il principio di massima partecipazione.
Nel merito, il progetto valutato presenta tratti di analogia con il servizio di educativa di strada, per la natura socioassistenziale delle prestazioni e la componente di sensibilizzazione della popolazione giovanile. Il Collegio ribadisce che servizi analoghi non significa servizi identici, dovendosi ricercare elementi di similitudine attraverso il confronto in concreto. Rispetto a uno dei servizi verificati, la ricorrente non ha svolto censure specifiche, sicché ogni approfondimento resta assorbito.
Il secondo motivo investe i punteggi dell’offerta tecnica. Quanto all’adeguatezza delle professionalità, il TAR esclude che il criterio premiasse profili quantitativi, demandati ad altra voce, e reputa non irragionevole il giudizio di sostanziale parità, alla luce dell’equiparazione fra servizi analoghi e identici. Quanto alla formazione del personale, l’offerta dell’aggiudicataria si segnala per il maggior numero di ore e moduli e per il maggior dettaglio, mentre la quota di formazione congiunta valorizzata dalla ricorrente non era decisiva in base alla lex specialis. Il giudizio della commissione, connotato da ampi margini di opinabilità, non è sindacabile in assenza di indizi di inattendibilità o arbitrarietà. Ne segue il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, con improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse, e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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