Quote latte: annullamento derivato dell’atto di riscossione dopo il ricalcolo (TAR Lombardia n. 898 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti presupposti di imputazione del prelievo supplementare comporta l’invalidità derivata dell’atto di riscossione che in essi trovava il proprio unico fondamento, con obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del credito. La prescrizione del credito dell’Amministrazione è interrotta e permanentemente sospesa per tutta la durata del giudizio amministrativo azionato dal debitore e ricomincia a decorrere solo dalla sua definizione, non applicandosi l’art. 2945, comma 3, cod. civ. Il termine prescrizionale applicabile è quello decennale, non costituendo il prelievo una prestazione periodica. La decorrenza degli interessi è disciplinata dalla normativa eurounitaria e prescinde dalla data di imputazione o di intimazione del prelievo.

Il Fatto

Un’azienda agricola, attiva nell’allevamento per la produzione di latte vaccino e sottoposta al regime del prelievo supplementare, riceve da AGEA la comunicazione con cui le viene richiesto il pagamento di € 254.974,89 per l’annata lattiero-casearia 2003/2004. La società impugna l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo in via principale l’intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, la necessità di un ricalcolo conforme al diritto eurounitario.

Il giudizio si intreccia con un contenzioso pregresso, avviato davanti al giudice ordinario e proseguito davanti al TAR Lazio, concluso con una pronuncia che ha annullato gli atti di imposizione del prelievo per le annate dal 1999/2000 al 2008/2009. Nelle more, la società impugna con motivi aggiunti il rigetto dell’istanza di ricalcolo e formula, in memoria, domande di condanna alla restituzione delle somme trattenute in compensazione con gli aiuti PAC.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la censura di prescrizione e la respinge. La pendenza e la definizione del giudizio conclusosi davanti al TAR Lazio hanno interrotto e sospeso il termine, che ha ripreso a decorrere solo dal 19 giugno 2024. Il Collegio richiama il principio per cui, quando il debitore attiva un giudizio impugnatorio che incide direttamente su un credito della pubblica amministrazione, la prescrizione resta sospesa fino alla definizione, senza che operi l’art. 2945, comma 3, cod. civ.

Nel merito il ricorso è accolto. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti da parte del TAR Lazio determina l’illegittimità derivata della comunicazione impugnata, quale atto di riscossione conseguenziale. Richiamando il meccanismo dell’invalidità caducante, il Tribunale chiarisce che l’atto a valle viene travolto quando quello presupposto ne costituisce il fondamento unico e imprescindibile, senza ulteriori valutazioni di interessi.

Il terzo motivo, relativo al dies a quo degli interessi, è respinto. Il rapporto obbligatorio è di diritto eurounitario e la decorrenza degli interessi segue la normativa regolamentare, fissata al 1° settembre di ciascun anno, indipendentemente dalla data di imputazione o di richiesta di pagamento. Il motivo non può essere assorbito, perché dall’accoglimento non deriva l’inesistenza del credito, ma solo la sua rideterminazione.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il ricalcolo consegue già all’accoglimento del ricorso introduttivo e solo all’esito di esso potrà eventualmente essere richiesta la rateizzazione. Le domande di condanna alla restituzione, formulate per la prima volta nella memoria conclusiva mai notificata alla controparte, sono dichiarate inammissibili per difetto di contraddittorio e, comunque, infondate, non essendo dimostrato che le somme trattenute in compensazione impropria si riferissero proprio al prelievo dell’annata oggetto di causa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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