Causa di servizio e stress richiede fattori ulteriori al rischio ordinario (TAR Lazio n. 1743 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dipendenza di un’infermità da causa di servizio, e la conseguente spettanza dell’equo indennizzo, va accertata verificando se la patologia sia ricollegabile a particolari modalità di svolgimento del servizio, ulteriori e speciali rispetto al suo normale espletamento. Le attività ordinarie del comparto sicurezza, pur gravose e stressanti, costituiscono rischio specifico fisiologico e non integrano di per sé la concausa efficiente e determinante. Il giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di Verifica è sindacabile solo per irragionevolezza, incongruità o carenza di esaustività. La motivazione che richiami la genesi multifattoriale della patologia e l’assenza di un surplus di fattori rispetto al servizio ordinario resiste al vaglio di legittimità.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per una cardiopatia ischemica bivasale rivascolarizzata e per una ipertensione arteriosa con danno di organo. La Commissione Medica Ospedaliera aveva ascritto le infermità, per cumulo, alla Categoria 6^.

Il Comitato di Verifica, con parere reso ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, ha giudicato le patologie non dipendenti da causa di servizio. Il Comando Generale ha quindi respinto l’istanza con decreto notificato nel 2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, valorizzando il contesto stressogeno legato a una missione all’estero in periodo pandemico e alle vicende lavorative successive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene il parere negativo del Comitato esposto con sufficiente chiarezza. L’organo tecnico ha ricondotto la cardiopatia a insufficiente irrorazione del miocardio per fatti ateromatosi, ascrivibili a fattori multipli costituzionali o acquisiti, e l’ipertensione a genesi multifattoriale, escludendo che il servizio abbia assunto ruolo di causa o concausa efficiente.

Il Tribunale muove dalla relazione di servizio, che descrive attività del tutto ordinarie del carabiniere: pattugliamento, vigilanza fissa armata, ordine pubblico, campi addestrativi, maneggio delle armi e attività di poligono. Si tratta, secondo la comune esperienza, di elementi critici che appartengono in modo fisiologico all’esperienza di qualsiasi operatore del comparto sicurezza.

Il Collegio rileva poi che gli elementi fattuali aggiuntivi, come il soggiorno prolungato all’estero in periodo pandemico, i demansionamenti e i presunti contrasti con superiori e colleghi, non figurano nella relazione di servizio e non erano indicati nella domanda di causa di servizio. Dagli stessi certificati psicologici emerge anzi che lo stress vissuto è riferibile a un contesto personale e familiare complesso, non a un ambito lavorativo anormale.

La Corte enuncia il criterio decisivo: il rapporto di derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale, ma a particolari modalità ulteriori e speciali, idonee a connettere le patologie a un surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio. Richiama sul punto Cons. Stato Sez. III n. 3837 del 2011, Cons. Stato Sez. IV n. 4950 del 2012 e Cons. Stato Sez. VI n. 126 del 2007. Il ricorso è quindi infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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