Adesione al payback dispositivi medici tra preclusione ed estinzione dell’obbligazione (TAR Lazio n. 10065 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con il versamento della quota del 25% degli importi originariamente addebitati, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione delle somme per gli anni predetti. Tale effetto preclusivo opera indipendentemente dall’accertamento formale del versamento da parte della Regione, che è invece necessario ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere. In mancanza di tale accertamento, il giudice adito non può pronunciare la cessazione ex art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, ma deve comunque dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’interesse originariamente perseguito è venuto meno per effetto della scelta della parte di avvalersi del meccanismo transattivo, che consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello ricercato con l’impugnazione.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, innanzi al TAR Lazio, la determinazione della Regione Abruzzo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché numerosi atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le linee guida di attuazione, deducendo diciassette motivi di ricorso e contestando altresì la legittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del payback. Nelle more del giudizio, la società ha comunicato di aver aderito al meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, provvedendo al versamento del 25% dell’importo addebitato, e ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo di riferimento evidenziando che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 individua un preciso meccanismo in base al quale gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione per gli anni 2015-2018, affidando alle Regioni il compito di accertare l’avvenuto versamento e di comunicarlo alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte osserva che la Regione Abruzzo non ha depositato la documentazione necessaria ai sensi della disposizione citata, e che pertanto non sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo espressamente previsto dal legislatore. Tale circostanza, tuttavia, non impedisce al giudice di rilevare che la condotta della società ricorrente — che ha aderito al meccanismo agevolato versando la quota ridotta — abbia determinato il venir meno del potere del Tribunale di pronunciarsi nel merito del ricorso.
Il TAR valorizza, in particolare, il carattere preclusivo dell’adesione: la norma, nel prevedere che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, introduce una causa di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La scelta della parte di avvalersi del meccanismo transattivo comporta, infatti, il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento di una somma ridotta — diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnazione, che mirava all’eliminazione dei provvedimenti dal mondo giuridico senza alcun pagamento.
La Corte precisa, inoltre, che la dichiarazione di improcedibilità — e non di cessazione della materia del contendere — rappresenta l’esito corretto del giudizio in assenza dell’accertamento regionale del versamento, ed evidenzia che la compensazione integrale delle spese di lite risulta coerente con le circostanze del caso e con la finalità deflattiva perseguita dalla disciplina.
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Nota della Redazione
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