Revoca legittima del nulla osta se capacità economica non attuale (TAR Toscana n. 1136 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito delle procedure semplificate dei flussi, ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, ha natura provvisoria e condizionata: la sua stabilità è subordinata all’esito positivo dei controlli successivi, che conservano portata sostanziale e non formale. La valutazione di congruità del numero delle istanze e della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve fondarsi su una situazione attuale, complessiva e affidabile, secondo gli indici della circolare INL n. 3/2022, non su prospettive di crescita futura o su miglioramenti sopravvenuti e incerti. La revoca che consegua all’accertamento di tale insufficienza non lede alcun legittimo affidamento, poiché il titolo autorizzatorio non consolida posizioni definitive prima del completamento del procedimento e della stipula del contratto di soggiorno.
Il Fatto
Un datore di lavoro, cittadino straniero regolarmente soggiornante, otteneva dalla competente Prefettura tre nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciati in via anticipata ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022 in favore di altrettanti lavoratori. Dopo l’attivazione del contraddittorio con preavviso di revoca, l’Amministrazione adottava tre decreti di revoca, fondati sul parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il datore di lavoro impugnava i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione. I ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, venivano respinti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istruttoria come articolata in due fasi: una prima, conclusa con il preavviso di revoca, e una successiva, di riesame delle osservazioni e della documentazione integrativa. L’Amministrazione aveva valorizzato il numero complessivo delle richieste di ingresso presentate dal medesimo datore di lavoro, l’assenza di sedi operative e di commesse stabili nel territorio di riferimento, il calo del fatturato rispetto all’esercizio precedente e la discontinuità degli adempimenti contributivi.
La documentazione prodotta a sostegno della dedotta ripresa — contratti di subappalto e scritture private, per lo più riferiti a cantieri fuori dal territorio di competenza — è giudicata inconferente: si tratta di rapporti circoscritti nel tempo, privi di indicazioni puntuali su costi, durata effettiva e numero di lavoratori da impiegare, non accompagnati da riscontri contabili aggiornati. Né gli accordi di distacco temporaneo di pochi lavoratori già in forza possono fondare un fabbisogno occupazionale durevole.
Quanto alle sopravvenienze, il Tribunale osserva che esse sono prospettate come mere deduzioni difensive, prive di prova oggettiva e consolidata, e comunque giuridicamente non decisive: la verifica di congruità deve ancorarsi a una situazione sostanziale attuale, riferibile al periodo rilevante ai fini dei flussi, non a prospettive di crescita futura. La capacità economica necessaria a coprire i costi dei nuovi e dei vecchi dipendenti è un prerequisito, che deve sussistere già al momento della presentazione dell’istanza.
Il Collegio richiama la circolare INL n. 3/2022, che impone un giudizio complessivo e correlato su capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipologia dell’attività svolta, in relazione a ciascun lavoratore richiesto. La funzione propulsiva del nulla osta rispetto allo sviluppo dell’impresa non può essere l’unica leva giustificativa della richiesta, né risolversi in una scommessa sull’andamento futuro. Sul punto richiama TAR Toscana, Sez. II, n. 155 del 23 gennaio 2026, TAR Toscana, Sez. II, n. 961 del 30 maggio 2025 e TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 350 del 26 aprile 2024.
Infine, il Tribunale esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo ai lavoratori: il titolo è provvisorio e condizionato, la posizione resta priva di stabilità giuridica fino alla conclusione dell’iter e alla stipula del contratto di soggiorno, e la revoca consegue fisiologicamente all’accertamento degli elementi ostativi. La motivazione, non stereotipata, consente di ricostruire il percorso valutativo; l’Amministrazione può fare proprie le considerazioni dell’organo tecnico senza che ciò integri vizio di delega o difetto di autonomia. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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