Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: presupposti e spese compensate (TAR Campania n. 4960 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente o dall’avvocato munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. qualora le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La dichiarazione di rinuncia può essere depositata presso la segreteria o resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la Delibera del Consiglio Comunale n. 30/2022 del 18.10.2022, con cui il Comune di Striano aveva approvato il PUC, classificando i propri terreni siti in Via Rivolta, individuati al Foglio 8, p.lle nn. 1087 e 1089, nella macrocategoria dei territori produttivi, con indicazione TD1, quali insediamenti produttivi esistenti in prossimità del fiume Sarno. Si costituiva in giudizio il Comune di Striano per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia, notificata il 21 aprile 2026, era stata sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente e depositata presso la segreteria, in conformità al disposto dell’art. 84, comma 1, c.p.a..
Quanto al requisito temporale, il Collegio ha accertato che la notifica della rinuncia alle altre parti era avvenuta con ampio anticipo rispetto all’udienza pubblica del 13 maggio 2026, superando il termine minimo di dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.. In assenza di opposizione da parte del Comune costituito, che aveva interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale ha ritenuto sussistente la condizione per la declaratoria di estinzione.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ha esercitato il potere discrezionale di compensazione attribuito dall’art. 84, comma 2, c.p.a., valorizzando la natura della posizione giuridica azionata e la mancata opposizione del resistente alla rinuncia. La pronuncia si è quindi conclusa con la declaratoria di estinzione del ricorso e la compensazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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