Reclamo avverso l’inerzia del Commissario ad acta e necessità di notifica al Ministero (TAR Abruzzo n. 379 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo proposto dalla parte vittoriosa avverso l’inerzia del Commissario ad acta, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deve essere notificato all’amministrazione rimasta inerte, ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm.. La notifica è condizione necessaria per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione, la cui posizione è direttamente incisa dall’istanza di sostituzione del commissario. L’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio della notifica costituisce atto prodromico rispetto alla decisione sulla fondatezza del reclamo, con conseguente fissazione di una nuova camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, aveva ottenuto la nomina di un Commissario ad acta con sentenza del 12 agosto 2025. Ritenendo che il commissario fosse rimasto ingiustificatamente inerte, la parte interessata proponeva reclamo con atto depositato il 5 febbraio 2026, chiedendone la sostituzione.

Il reclamo, tuttavia, non era stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, parte del giudizio di ottemperanza. L’omessa notifica rendeva incompleto il contraddittorio, impedendo al Collegio di valutare compiutamente l’istanza di sostituzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha rilevato preliminarmente il difetto di notifica del reclamo nei confronti dell’amministrazione. Ha ritenuto necessario disporre l’incombente ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., norma che disciplina il reclamo avverso l’inerzia del commissario nominato per l’esecuzione della sentenza.

La posizione del Ministero, quale soggetto obbligato all’esecuzione del giudicato, è direttamente incisa dall’eventuale sostituzione del commissario: per questo la sua partecipazione al procedimento è indefettibile. L’incombente è stato posto a carico della parte reclamante, con termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere alla notifica, depositando contestualmente la prova dell’avvenuto adempimento.

Il Collegio ha infine rinviato alla camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il prosieguo del giudizio, al fine di verificare l’esito della notifica e decidere sulla richiesta di sostituzione del Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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