Necessaria valutazione complessiva della personalità per l’avviso orale (TAR Molise n. 263 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 è atto ad elevata discrezionalità amministrativa, il cui contenuto non è mai necessitato. La motivazione deve dare conto di una valutazione complessiva e non atomistica della personalità del destinatario, esplicitando il nesso logico-prognostico tra i fatti richiamati e la pericolosità attuale. L’Amministrazione è tenuta a confrontarsi con tutti gli elementi contrari alla pericolosità sociale, quali le sentenze di assoluzione, l’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, l’inserimento lavorativo e il profilo professionale e sociale. La mera iscrizione nel registro degli indagati e la pendenza di procedimenti penali non possono essere elevate a prova di pericolosità, neppure sintomatica, senza un percorso argomentativo verificabile.
Il Fatto
Un professionista, ingegnere ed ex-amministratore locale, impugnava l’avviso orale emanato nei suoi confronti dal Questore, che lo aveva qualificato come persona dedita a reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. L’istante, pur risultando indagato e avendo avuto in passato procedimenti penali, era immune da precedenti e pendenze penali, essendo stati i giudizi conclusi con esiti proscioglitivi. A seguito del diniego di accesso agli atti opposto dalla Questura, il ricorrente aveva proposto ricorso deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione e istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento impugnato si fondava su una valutazione generica e non circostanziata, consistente in una mera elencazione di procedimenti penali e denunce, senza che l’Amministrazione avesse esplicitato il nesso tra i singoli episodi e la pericolosità attuale del ricorrente. La Corte ha censurato la valutazione c.d. atomistica e decontestualizzata dei fatti, richiamando il principio per cui è necessaria una valutazione unitaria e completa della personalità del soggetto.
In particolare, il Collegio ha rilevato che la Questura aveva ignorato le molteplici sentenze di assoluzione relative ai fatti posti a base del giudizio di pericolosità, l’assenza di pregiudizi penali e di carichi pendenti, nonché il profilo professionale e l’inserimento sociale del ricorrente. Tale omissione integra la violazione degli obblighi di motivazione e di istruttoria di cui agli artt. 1 e 6 della legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost.
La misura è stata altresì ritenuta viziata da eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, avendo l’Amministrazione equiparato la mera iscrizione nel registro degli indagati a una prova di pericolosità sociale. È stato inoltre ravvisato il vizio di sproporzionalità, mancando sia una pericolosità qualificata che generica, nonché lo sviamento di potere, essendo la misura trasformata in una sanzione anticipata fondata sul sospetto.
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Nota della Redazione
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