Nulli i nuovi bandi elusivi del giudicato sull’annullamento della prova pratica (TAR Toscana n. 1120 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulli gli atti di una procedura selettiva a ritroso fino allo svolgimento delle prove pratiche, ordinandone la ripetizione secondo le esatte modalità prescritte dall’avviso di indizione, impone all’Amministrazione il completamento della procedura originaria. L’indizione di nuove procedure selettive in luogo di tale adempimento configura violazione ed elusione del giudicato e determina la nullità degli atti adottati in sostituzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. La partecipazione del ricorrente alle nuove selezioni non integra acquiescenza al mutamento di scelta organizzativa, quando sia accompagnata dalla tempestiva notifica del giudicato e da reiterati solleciti all’esecuzione. L’ottemperanza in forma specifica, ove ancora possibile, assorbe la domanda risarcitoria per equivalente; il danno biologico è subordinato alla prova del nesso causale, che grava sul danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Il Fatto

Un’azienda speciale comunale indiceva una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria triennale di idonei al profilo di ormeggiatore, da assumere a tempo determinato. Il candidato collocatosi secondo impugnava l’approvazione degli esiti, deducendo che la prova pratica si era svolta in difformità dall’avviso. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso, annullando la determinazione di approvazione e gli atti della procedura a ritroso fino alle prove pratiche, da ripetere secondo le modalità prescritte.

Passata la sentenza in giudicato, l’azienda non riavviava la prova: indiceva invece nuove selezioni, nel 2025 e nel 2026, di contenuto diverso. Il candidato ricorreva allora per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità di tali atti, la condanna al completamento della procedura, la penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno patrimoniale e biologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità per asserita acquiescenza. La partecipazione alle selezioni del 2025 e del 2026 non è comportamento inequivoco e incompatibile con la contestazione: essa è volta a limitare le conseguenze negative del mancato riavvio della procedura originaria. Rilevano in senso contrario la tempestiva notifica del giudicato e i reiterati solleciti.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’azienda non ha mai disposto una revoca in autotutela della selezione del 2024: è la stessa Amministrazione, in risposta a un’istanza di accesso, ad avere affermato che nessun provvedimento di annullamento era stato emesso e che la procedura era “estinta” per effetto della sentenza. Tale affermazione contrasta con il giudicato, che ha annullato non l’intera procedura, ma la sola determinazione di approvazione degli esiti e gli atti a ritroso fino alle prove, da ripetere secondo l’avviso.

Ne consegue, per ammissione della stessa parte, la violazione del giudicato. I provvedimenti di indizione delle nuove selezioni e ogni altro atto adottato in luogo del completamento della procedura originaria sono quindi nulli, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. L’esecuzione in forma specifica resta possibile, poiché l’avviso del 2024 prevedeva una graduatoria triennale senza limitazioni temporali specifiche.

Il Collegio ordina pertanto all’azienda di ripetere le prove pratiche secondo le modalità dell’avviso e di completare la procedura entro 30 giorni, nominando commissario ad acta il Prefetto di Grosseto e fissando una penalità di mora di € 30 per ogni giorno di ulteriore ritardo, fino all’insediamento del commissario. La domanda risarcitoria per equivalente patrimoniale è assorbita dall’integrale ristoro in forma specifica.

Quanto al danno biologico, la domanda è respinta. La responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. esige la prova del danno ingiusto e del nesso causale, gravante sul danneggiato secondo l’art. 2697 c.c., senza il temperamento del metodo acquisitivo. La relazione medica prodotta è apodittica e non esclude altri fattori patogenetici.

Infine, è respinta la richiesta ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle espressioni contenute nella memoria avversaria: esse, benché colorite, conservano un rapporto con la materia controversa e non eccedono le esigenze difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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