Estinto il giudizio per accesso ai documenti previdenziali quando l’INPS soddisfa la pretesa (TAR Puglia n. 1059 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo inutile la decisione sul merito della controversia. In materia di accesso ai documenti previdenziali, il venir meno dell’interesse alla decisione consegue all’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta, ancorché effettuata solo dopo la correzione dei dati identificativi indicati nell’istanza originaria. La complessiva condotta delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito innanzi al TAR per l’accertamento del diritto ad esercitare l’accesso e a prendere visione di copia del modello Te 08 di liquidazione della pensione e del modello retr. pens., al fine di conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione e il dettaglio del calcolo della retribuzione media settimanale della quota OBG. L’INPS si era costituita in giudizio, eccependo che non era emersa alcuna pensione intestata al ricorrente nei termini indicati nell’istanza, circostanza comunicata all’interessato con nota successiva alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nella camera di consiglio, il ricorrente aveva riferito che, a seguito della correzione dei dati originariamente indicati nell’istanza di accesso, l’INPS aveva provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta. Il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione della complessiva condotta delle parti. La decisione si fonda sul principio per cui l’esito del giudizio amministrativo non è più necessario quando l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, rendendo inutile la pronuncia nel merito. La compensazione delle spese è stata disposta in considerazione del comportamento processuale di entrambe le parti, che hanno contribuito alla definizione della controversia.
Nota della Redazione
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