Silenzio sull’istanza di visto sospeso ope legis per verifica dei nulla osta (TAR Toscana n. 1111 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato non è configurabile quando il connesso procedimento sia sospeso ope legis in attesa della conferma del positivo espletamento delle verifiche sui nulla osta già rilasciati, ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 145/2024. In tale evenienza difetta il presupposto costitutivo dell’obbligo di provvedere, restando sospeso anche il termine di conclusione del procedimento consolare. Sul diverso profilo dell’inerzia serbata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sopravvenuta revoca dei nulla osta, fondata sul parere negativo dell’ufficio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità della pronuncia di accertamento.

Il Fatto

La ricorrente, un’impresa che opera nel settore agricolo, deduceva l’avvenuto rilascio del nulla osta per l’ingresso nel territorio nazionale di cinque lavoratori extracomunitari provenienti dal Bangladesh e lamentava che, decorso il termine di legge, l’amministrazione non aveva rilasciato il visto di ingresso, in attesa del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Chiedeva pertanto l’accertamento del silenzio inadempimento in relazione sia al parere dell’Ispettorato sia al rilascio del visto per motivi di lavoro.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione evidenziava che, per i lavoratori provenienti da Paesi caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta, operava la procedura aggravata prevista dall’art. 3 D.L. n. 145/2024, con sospensione dell’efficacia dei nulla osta e del connesso procedimento di visto. Con successivo deposito produceva gli atti delle verifiche, concluse con la revoca di tutti i nulla osta, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti costitutivi della fattispecie del silenzio inadempimento: la presentazione dell’istanza, la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e il decorso del termine di legge senza provvedimento espresso. Rileva che il primo presupposto non è provato, poiché nel fascicolo non figurano le istanze di visto presentate alla rappresentanza diplomatico-consolare, ma solo le comunicazioni dello Sportello Unico, la richiesta di sollecito del legale e la risposta dell’ufficio. Su questo primo rilievo la domanda relativa al visto è respinta.

Il Tribunale affronta poi il secondo presupposto e lo ritiene parimenti insussistente. Richiamando l’art. 3 D.L. n. 145/2024, osserva che l’efficacia dei nulla osta già rilasciati è sospesa fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche e che, nelle more, sono sospesi i procedimenti per il rilascio del visto conseguenti ai nulla osta medesimi. Ne deriva che, quand’anche la richiesta fosse stata inoltrata all’ambasciata, l’amministrazione non avrebbe avuto alcun obbligo di provvedere, essendo ancora in corso il procedimento di verifica in attesa del pronunciamento dell’ufficio territoriale del lavoro.

Quanto al diverso profilo dell’inerzia sul parere dell’Ispettorato, la documentazione prodotta dalla resistente comprova l’avvenuta revoca dei nulla osta, fondata sul parere negativo reso in data 26 febbraio 2026. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non sussistendo più l’inerzia censurata con l’atto introduttivo.

In definitiva il ricorso è in parte respinto, quanto alla domanda relativa al visto, e in parte vede dichiarata la cessazione della materia del contendere, quanto al parere dell’Ispettorato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza, risultando infondata l’istanza sul visto e virtualmente fondata quella sul parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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