Terzo condono in area vincolata e ordine di ripristino della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 1203 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio in Sicilia, regolato dal rinvio dell’art. 24 l. reg. sic. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003, come convertito, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico relativo, già istituito prima della loro esecuzione. Il limite ostativo del comma 27, lett. d) opera anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta, coerentemente con la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Sono pertanto sanabili, in zona vincolata, i soli interventi di minore rilevanza che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. Nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, l’ente preposto alla tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004: l’ordine di rimessione in pristino spetta esclusivamente al Comune.
Il Fatto
La ricorrente presentava nel 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per un abuso realizzato in un immobile sito nel Comune di Taormina: la chiusura di un terrazzo di proprietà con un locale lavanderia e un locale di sgombero. L’area essendo sottoposta a vincolo paesaggistico, l’amministrazione comunale richiedeva alla Soprintendenza il necessario nulla osta.
Dopo un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990 del 15 dicembre 2015, la Soprintendenza emanava il provvedimento del 22 febbraio 2024, con cui negava il nulla osta e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La ricorrente impugnava tale atto, unitamente alla circolare dipartimentale n. 2/2022 e al preavviso di rigetto, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, formazione del silenzio assenso, incompetenza dell’organo di tutela a disporre il ripristino e illegittimità del provvedimento adottato a dieci anni dal preavviso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono in Sicilia, individuato nel rinvio operato dall’art. 24 l. reg. sic. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003. Tale rinvio è integrale e comprende il limite ostativo del comma 27, lett. d), che impedisce la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la sanatoria in area vincolata richiede la ricorrenza congiunta di quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. reg. sic. n. 19/2021 e, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge. Da quella pronuncia si ricava che l’applicabilità del condono in presenza di vincoli relativi non rientra tra le possibili varianti di senso del testo, e che le previsioni statali sulle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Nelle aree soggette a vincolo relativo sono dunque sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi di minore importanza: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza nuovi volumi o superfici. Nel caso concreto la presenza di opere di tipologia 1 e l’aumento di volumetria, ammesso dalla stessa ricorrente, pongono l’intervento fuori dall’ambito della sanatoria. Su tale profilo paesaggistico il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume è preclusa, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.
Il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso: l’art. 46 l. reg. sic. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l. reg. sic. n. 5/2011, che richiama dinamicamente la l. n. 241/1990 e rende applicabile l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. L’art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003 qualifica inoltre il silenzio dell’amministrazione come silenzio rifiuto, con conservazione del potere di provvedere.
Quanto al lungo lasso di tempo dal preavviso di rigetto, la giurisprudenza esclude ogni legittimo affidamento sulla condonabilità: l’inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine. Il ricorso è invece fondato sul potere di ripristino: solo il Comune può emettere l’ordine di demolizione, essendo l’ente di tutela del vincolo privo dei poteri ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il provvedimento è quindi annullato in parte, limitatamente alla disposta rimessione in pristino, con spese compensate.
Nota della Redazione
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