Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 2421 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, il giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. La notificazione del titolo presso la sede dell’ente e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 integrano gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità del ricorso. Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, senza ulteriore compenso in virtù della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 601 del 2023 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di bonus «Carta del Docente» di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per il servizio prestato alle dipendenze del medesimo Ministero.

Il Ministero, costituendosi, ha eccepito che la sentenza non avrebbe disposto la corresponsione degli interessi legali. All’udienza la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda e la difesa erariale ne ha preso atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, essendo la sentenza passata in giudicato come da attestazione in atti. Ha inoltre verificato l’espletamento degli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza.

Il titolo risulta notificato presso la sede dell’amministrazione il 16.08.2023 e il ricorso è stato notificato il 23 dicembre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La domanda è stata accolta con riferimento all’accredito richiesto di euro 1.000 e, conseguentemente, è stato ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento, con pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi su apposita istanza di parte, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il compenso non è dovuto in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicato analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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