Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Marche n. 550 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’erronea allegazione al ricorso di una procura riferita ad altro soggetto, quando risulti documentata la corretta allegazione della procura al ricorso originariamente notificato, integra un mero errore materiale ininfluente ai fini dell’ammissibilità. Il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, con assegnazione di un termine e nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può essere negato quando la sola nomina del Commissario valga a svolgere funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto di una docente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Non essendo stato eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente. Con ordinanza collegiale il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio sulla possibile inammissibilità per mancanza di idonea procura.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo, il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile. La ricorrente ha documentato la corretta allegazione della procura alle liti al ricorso originariamente notificato e l’ha depositata in giudizio. Il deposito di una procura destinata ad altro soggetto è stato quindi qualificato come mero errore materiale, ininfluente sull’ammissibilità, in senso contrario a quanto inizialmente eccepito ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Il ricorso è stato poi dichiarato procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione e prima della sua proposizione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. È stato pertanto dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, con termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario. Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Infine, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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