Termini dimezzati in appello avverso declinatoria di giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 302 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello avverso le pronunce che declinano la giurisdizione, l’art. 105, comma 2, c.p.a. richiama il rito camerale di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a., che dimezza tutti i termini processuali rispetto al processo ordinario. Il riferimento a «tutti i termini processuali» comprende sia il termine di notificazione del ricorso in appello sia quello di deposito di cui all’art. 94 c.p.a.. Ne deriva l’irricevibilità dell’appello notificato e depositato oltre i termini dimidiati, anche quando la declinatoria di giurisdizione sia stata resa in primo grado. Il dimezzamento opera in modo uniforme, senza distinguere tra termini di impulso e termini di costituzione.
Il Fatto
Il ricorrente, già magistrato onorario cessato dalle funzioni per raggiunti limiti di età, agiva in primo grado davanti al giudice amministrativo per ottenere l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego con il Ministero della giustizia, la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulla retribuzione, nonché il risarcimento del danno per la pretesa illegittima protrazione del rapporto a tempo determinato. In via subordinata chiedeva il ristoro dei pregiudizi derivanti dall’assenza di tutela previdenziale e assistenziale.
Il T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1224 del 2025, declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario. L’originario ricorrente proponeva appello, dolendosi dell’erronea declaratoria e riproponendo le doglianze di merito ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., con contestuale parziale rinuncia ad alcune domande. Le Amministrazioni intimate non depositavano difese scritte; l’INPS eccepiva l’inammissibilità della rinuncia per violazione del divieto di nova ex art. 104 c.p.a. e concludeva per l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dall’Avvocatura dello Stato in udienza camerale e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che, per le pronunce che declinano la giurisdizione, l’art. 105, comma 2, c.p.a. impone il rito camerale dell’art. 87, comma 3, c.p.a., il quale prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto al processo ordinario, salvo i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nel solo primo grado.
La Corte esclude che il riferimento a «tutti i termini processuali» possa essere interpretato restrittivamente. Esso ricomprende, invece, sia il termine di notificazione dell’appello sia quello di deposito previsto dall’art. 94 c.p.a. Sul punto il Collegio richiama il proprio precedente Cons. giust. amm. reg. sic., sez. giur., n. 617 del 2023, espressamente menzionato anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., a conferma della lettura estensiva della norma.
L’applicazione al caso concreto è lineare. La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 14 aprile 2025. L’appello è stato spedito per la notificazione il 12 novembre 2025, oltre il termine lungo dimezzato, e depositato il successivo 12 dicembre 2025, oltre i quindici giorni dimidiati decorrenti dalla notificazione stessa. Entrambi i termini risultano dunque spirati.
Il Collegio dichiara pertanto l’appello irricevibile, per ciascuna delle due ragioni autonomamente rilevanti. La valutazione complessiva della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado. La decisione si fonda su una lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, 94, 101, comma 2, e 105, comma 2, c.p.a., con conseguente onere per la parte appellante di parametrare la propria attività processuale ai termini dimidiati ogni volta che impugni una declinatoria di giurisdizione.
Nota della Redazione
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