Revoca del nulla osta, necessaria una valutazione attuale di pericolosità del datore (TAR Toscana n. 980 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per straniero, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, non consegue automaticamente al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi. Il potere prefettizio non si esaurisce nella mera adesione al parere della Questura: richiede una valutazione autonoma, attuale e individualizzata della pericolosità sociale del datore di lavoro, con verifica della concreta incidenza delle circostanze segnalate sull’ordine pubblico o sulla sicurezza. Le ipotesi ostative tipizzate dai commi 2-ter e 5-bis dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 sono tassative e non suscettibili di estensione analogica. La segnalazione Schengen, ove riferita al datore e non al lavoratore, non integra di per sé un automatismo ostativo. Il difetto di tale giudizio sostanziale determina insufficienza motivazionale per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
Il Fatto
Un lavoratore straniero ottiene il visto d’ingresso sulla base del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Lucca il 21.05.2024, nell’ambito della procedura di cui all’art. 42 d.l. n. 73/2022. Fa ingresso in Italia, raggiunge il luogo di assunzione e avvia l’attività lavorativa presso l’impresa datrice richiedente.
Nei controlli successivi, la Questura rileva elementi ostativi riferiti alla posizione del datore: una condanna, procedimenti penali pendenti, una segnalazione di inammissibilità Schengen, l’elevato numero di istanze di nulla osta presentate in più province e una capacità reddituale non coerente con gli obblighi assunzionali. Dopo l’avvio del procedimento di revoca e le memorie del datore, la Prefettura adotta il provvedimento di decadenza e revoca del nulla osta e del visto. Il lavoratore impugna l’atto davanti al TAR, chiedendo in subordine il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’impresa datrice ha cessato l’attività: l’interesse all’annullamento permane quindi limitato alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno. Concentra poi lo scrutinio sul secondo motivo, assorbente in mancanza di graduazione espressa delle doglianze, richiamando i principi affermati da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015.
Il ricorrente lamenta che l’atto si fondi su risultanze di polizia e riferimenti penali non scrutinati nella loro rilevanza attuale, senza bilanciamento con gli elementi favorevoli. Il Tribunale condivide: dalla lettura del provvedimento emerge che l’Amministrazione ha trattato i dati acquisiti come elementi automaticamente impeditivi, senza una verifica propria su attualità, gravità e rilevanza.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 22, commi 2-ter e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 configura un apparato di preclusioni tipizzate, basate su reati di particolare gravità sociale. Tali ipotesi ostative sono tassative e non estensibili per analogia, costituendo eccezioni al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Ne deriva che la revoca è ammessa solo in presenza dei precisi presupposti di legge, ed è illegittima ogni valutazione che introduca automatismi ulteriori.
Quanto alla segnalazione Schengen riferita al datore di lavoro, essa non è equiparabile alle fattispecie ostative tipizzate. La sua rilevanza va ridimensionata, poiché la funzione della segnalazione non si estende automaticamente a soggetti diversi dal segnalato. In tal senso il Collegio richiama la sentenza n. 6/2026 della Corte Costituzionale — pur relativa a diversa fattispecie — e il Regolamento (UE) 2018/1861, che impone una valutazione individuale e la verifica dell’effettiva minaccia attuale e grave.
Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa secondo cui la revoca non è automatica in presenza di precedenti penali del datore, essendo necessaria una valutazione concreta della pericolosità (TAR Umbria n. 907 del 2024). Nel caso di specie la Prefettura si limita a ribadire il parere questorile, sostenendo che la revoca sarebbe atto dovuto, senza esplicitare la concreta incidenza delle circostanze sull’ordine pubblico. Ne consegue l’insufficienza motivazionale del provvedimento, adottato in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, salvo il potere di riedizione del potere. L’esame delle domande subordinate resta assorbito, spettando all’Amministrazione la decisione sull’istanza di permesso per attesa occupazione.
Nota della Redazione
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