Proroghe ex lege delle concessioni balneari illegittime e disapplicabili d’ufficio (TAR Toscana n. 983 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche disposte ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con il diritto eurounitario e vanno disapplicate dalle amministrazioni, anche comunali, senza necessità di un previo riordino della disciplina interna. L’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, in quanto self-executing, impone che l’utilizzo della risorsa pubblica, caratterizzata da scarsità, sia affidato mediante una procedura di selezione trasparente, imparziale e non discriminatoria, con titoli di durata limitata e senza rinnovo automatico né vantaggi per il prestatore uscente. Ne deriva l’obbligo del giudice nazionale e delle amministrazioni di disapplicare la normativa interna incompatibile, ivi comprese le disposizioni che hanno spostato in avanti i termini di scadenza. L’interesse dell’Autorità garante a ottenere l’accertamento dell’illegittimità permane anche dopo la cessazione degli effetti dell’atto impugnato, essendo funzionale alla tutela del corretto assetto concorrenziale del mercato.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la delibera con cui la Giunta comunale aveva prorogato l’efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative fino al 31 dicembre 2024, in attuazione della proroga disposta dall’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022. L’Autorità aveva in precedenza reso parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, segnalando il contrasto della proroga con l’ordinamento eurounitario; il Comune, con nota successiva, aveva confermato la legittimità del proprio operato.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di ius postulandi in capo ai difensori dell’Autorità e per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla proroga al 30 settembre 2027 introdotta dal D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024. Con motivi aggiunti l’Autorità ha poi impugnato la delibera con cui il Comune aveva differito la scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza dello ius postulandi. La fattispecie integra l’ipotesi dell’art. 5 del R.D. n. 1611/1933, che consente, in casi eccezionali, il patrocinio di avvocati del libero foro: l’Autorità ha richiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prospettando un possibile conflitto di interesse tra soggetti pubblici, poi confermato dall’Avvocatura, chiamata a sostenere, per il Governo o per singole amministrazioni, la legittimità della disciplina di cui si chiede la disapplicazione.

La questione del difetto di procura è stata comunque superata. L’Adunanza Plenaria n. 11/2025 ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ma ha ammesso la valutazione dei presupposti dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. Il Tribunale ha applicato tale istituto, richiamando il principio secondo cui chi ha esercitato il proprio diritto entro il termine vigente al momento dell’atto non può essere colpito da un imprevedibile revirement giurisprudenziale, a salvaguardia del diritto di difesa.

Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità. L’interesse dell’Autorità all’accertamento dell’illegittimità permane anche dopo la cessazione degli effetti dell’atto, poiché, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, della legge n. 287/1990, esso è funzionale alla tutela del corretto assetto concorrenziale del mercato, leso sia dai provvedimenti impugnati sia dalla normativa nazionale che ne costituisce il presupposto. Né rileva, in senso contrario, la nuova delibera con gli indirizzi per l’affidamento delle concessioni: il Comune non ha indicato le tempistiche per assegnare i nuovi titoli, limitandosi a riprodurre le disposizioni della legge n. 118/2022.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ribadito che tutte le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime sono illegittime e devono essere disapplicate, imponendosi l’indizione di una procedura selettiva trasparente e non discriminatoria. È prevalente, in quanto self-executing, l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, insieme agli artt. 49 e 56 TFUE. La circostanza decisiva è che il Comune ha assegnato mediante gare solo una parte limitata delle concessioni esistenti, lasciando la maggior parte dei compendi demaniali su titoli risalenti e ormai scaduti. Privo di pregio è il richiamo al cospicuo contenzioso, stante l’obbligo di bandire le procedure, non essendo necessaria una previa sistemazione della disciplina interna. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati, previa disapplicazione della disciplina nazionale contrastante, e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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