Nutrizione parenterale, il “con” indica requisito minimo non esclusivo (TAR Toscana n. 954 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale, la descrizione del lotto che richieda prodotti “con” acidi grassi a catena lunga individua un requisito minimo e non esclusivo. La preposizione “con” ha valenza includente, non escludente, sicché non equivale a “soltanto con” o “esclusivamente con”. Ne consegue che è legittima l’ammissione dell’offerta di una miscela che, ferme restando le ulteriori prescrizioni del lotto, contenga in aggiunta acidi grassi a catena media e Omega-3, non determinandosi alcuna permeabilità tra lotti distinti per modalità di somministrazione e soglie nutrizionali. L’interpretazione è confermata dal favor partecipationis e non è incompatibile con il criterio del prezzo più basso, trattandosi di prodotto a limitate variabili, puntualmente definite dalla lex specialis.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Toscana l’aggiudicazione del lotto n. 8 di una procedura in accordo quadro multifornitore, indetta da un ente di supporto tecnico amministrativo regionale per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale destinate alle aziende sanitarie regionali. La gara, suddivisa in trentadue lotti e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, era stata assegnata alla controinteressata.

La ricorrente ha sostenuto che il prodotto offerto dalla aggiudicataria, contenendo insieme agli acidi grassi a catena lunga anche acidi grassi a catena media e Omega-3, non rispettasse la descrizione del lotto n. 8, che a suo dire richiedeva sacche contenenti esclusivamente grassi a catena lunga. Di qui la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, di esclusione della controinteressata e di subentro, estesa con motivi aggiunti al verbale con cui l’organo tecnico aveva respinto l’istanza di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura della descrizione del lotto n. 8, che richiede sacche per nutrizione parenterale “con” acidi grassi a catena lunga. Sul piano sintattico la preposizione indica la presenza di un elemento come parte integrante dell’oggetto principale, ma la sua valenza è includente e non escludente: affermare “con x” non equivale a dire “soltanto con x”.

L’argomento sistematico conforta la conclusione. L’ammissione di una sacca rispondente a tutti gli altri requisiti del lotto n. 8, ma con l’aggiunta di grassi a catena media e Omega-3, non produce alcuna permeabilità con il lotto n. 9 né con gli altri. Il lotto n. 9 prevede infatti somministrazione periferica e non centrale, soglie caloriche e lipidiche differenti. A parità delle altre prescrizioni, l’aggiunta di grassi a catena media e Omega-3 non fa perdere specificità al prodotto del lotto n. 8.

Il Collegio esamina anche il profilo clinico. Non risultano controindicazioni generali all’impiego di miscele composite, né può sostenersi che l’ente abbia inteso acquisire sacche con grassi a catena lunga in via esclusiva: la richiesta contraddistingueva più lotti per circa 30.000 unità, quantità incompatibile con esigenze terapeutiche sporadiche, quali quelle dei pazienti allergici ai grassi a catena media o agli Omega-3, che ben possono essere soddisfatte con acquisiti ad hoc.

Quanto al criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso non è precluso per i prodotti oggetto di gara, che presentano variabili limitate e puntualmente individuate dalla lex specialis. Le censure sui motivi aggiunti ricalcano quelle del ricorso principale e sono respinte: il verbale impugnato non ha confermato la scelta del prodotto, ma la sola ammissibilità dell’offerta. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese di lite per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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