Inammissibile il ricorso individuale avverso l’ordinanza ministeriale sulle mascherine in ospedale (TAR Lazio n. 14300 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire postula la titolarità di una posizione sostanziale qualificata, ossia di un interesse attuale e concreto, differenziato in fatto e qualificato in diritto, di tensione verso un bene della vita. L’interesse diffuso, in quanto adespota e proiettato nella dimensione collettiva, non è azionabile dal singolo cittadino ma soltanto da enti collettivi esponenziali, comitati e associazioni che ne siano portatori in base a un giudizio di individuazione e selezione degli interessi da proteggere. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto da privati avverso un’ordinanza contingibile e urgente che impone l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambiti ospedalieri delimitati, non versandosi in ipotesi di lesione diretta della sfera giuridica dei ricorrenti. L’atto di intervento ad adiuvandum, infine, perde efficacia allorché il ricorso principale sia dichiarato inammissibile, poiché l’intervento presuppone l’esistenza di un giudizio valido.
Il Fatto
Con ordinanza del 28 aprile 2023, il Ministero della Salute ha imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie. Per gli altri reparti e le sale di attesa, la decisione è stata rimessa alla discrezionalità delle Direzioni Sanitarie, con esclusioni per i bambini sotto i sei anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Alcuni soggetti privati, qualificandosi titolari di un interesse diffuso alla salute, hanno impugnato l’ordinanza lamentando la violazione dell’art. 32 della legge n. 833/1978 per insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza e la violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti eccependo il difetto di legittimazione ad causam dei ricorrenti. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 9 agosto 2023, non appellata, proprio per la mancata prova della legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, condividendo l’eccezione preliminare sollevata dalle difese erariali. I giudici hanno richiamato il principio costante per cui la legittimazione ad agire va collegata a una posizione sostanziale, attraverso l’individuazione di un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, di tensione verso un bene della vita, abbia esso la consistenza di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a provare la sussistenza di un interesse attuale e concreto, differenziato in fatto e qualificato in diritto, all’impugnazione. Il TAR ha valorizzato il contenuto del provvedimento impugnato, che limita l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a determinati e specifici ambienti ospedalieri (reparti con pazienti fragili), circostanza che rende ancora più evidente la carenza di una lesione diretta della sfera giuridica dei ricorrenti.
Quanto alla prospettata titolarità di un interesse diffuso, il Collegio ha escluso che essa possa essere fatta valere dal singolo cittadino nel processo amministrativo. Sul punto, ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 6 del 2020, secondo cui l’interesse diffuso è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva: la componente individuale di tale interesse non assurge a situazione sostanziale personale tutelabile, poiché l’ordinamento non può offrire protezione a un interesse che non è, in tutto o in parte, esclusivo o suscettibile di appropriazione individuale. Solo proiettato nella dimensione collettiva, attraverso un soggetto collettivo strutturato e rappresentativo, l’interesse diffuso diviene suscettibile di tutela giurisdizionale.
Il TAR ha precisato che la legittimazione degli enti esponenziali va accertata caso per caso, verificando che perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela, possiedano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e abbiano un’area di afferenza ricollegabile al bene a fruizione collettiva leso. Dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, il Collegio ha altresì dichiarato l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum, in quanto l’intervento presuppone l’esistenza di un giudizio valido e perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del carattere meramente processuale della pronuncia.
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Nota della Redazione
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