Nomenclatore regionale e prestazioni PET: illegittimo l’obbligo di macchina ibrida (TAR Campania n. 329 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di livelli essenziali di assistenza la determinazione spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., con la conseguenza che la Regione non può adottare disposizioni contrastanti con quelle statali. È pertanto illegittima, in parte qua, la delibera regionale che, nel descrivere la prestazione di Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG (codice 92.11.6), vi aggiunge l’inciso “eseguita con macchina ibrida PET/TC”, laddove il decreto ministeriale del 25.11.2024 non impone l’uso della macchina ibrida e lascia la facoltà di eseguirla anche con macchina non ibrida. Il contrasto tra la norma regionale e quella statale determina l’illegittimità della prima, nella parte in cui comprime la prestazione garantita dal nomenclatore nazionale.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura accreditata per le branche di Medicina Nucleare e Radiologia Diagnostica, eroga prestazioni specialistiche a carico del Servizio sanitario regionale. Con note del 13 e 16 dicembre 2024, l’ASL le comunicava che le prestazioni PET contraddistinte dai codici 92.11.6.001, 92.11.7.001 e 92.18.6.001 non erano più prenotabili nel CUP regionale dal 30.12.2024, poiché il codice 92.11.6.001, pur presente nel catalogo regionale, assumeva la veste di nuova prestazione da eseguirsi esclusivamente attraverso PET/TC.
La società impugnava le note e la delibera regionale n. 660/2024, poi integrata con motivi aggiunti avverso le delibere n. 80/2025 e n. 269/2025, chiedendo l’annullamento nella parte in cui impongono l’erogazione della PET mediante macchina ibrida. La Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Le note impugnate costituiscono provvedimenti di diniego, che non arrecano nuove utilità a terzi: non esistono quindi controinteressati in senso tecnico-giuridico e non sussiste l’onere di notifica a pena di inammissibilità, richiamandosi il precedente Cons. Stato, sez. VI, n. 2663 del 2013.
Nel merito, il Tribunale rileva che le questioni interpretative sollevate avverso le delibere n. 660/2024 e n. 80/2025 sono state assorbite dalla successiva delibera n. 269/2025, cosicché non occorre esaminare le censure proposte in via subordinata. L’interesse della ricorrente si concentra sulla prestazione 92.11.6.001.
La prestazione “Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG”, codice 92.11.6, è compresa per un importo di euro 939,95 nell’elenco allegato al D.M. del 25.11.2024. L’allegato alla delibera regionale n. 269/2025 vi affianca però la dicitura “eseguita con macchina ibrida PET/TC”, in contrasto con il decreto ministeriale, che non impone tale modalità e lascia la facoltà di eseguirla anche con macchina non ibrida.
Il contrasto è risolto alla luce dell’art. 15, comma 1, D.P.C.M. del 12.01.2017, secondo cui il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore, e dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Poiché la materia appartiene alla potestà esclusiva statale, la Regione non può porre disposizioni contrastanti. La norma regionale è dunque illegittima in parte qua, nella parte in cui prevede che la prestazione non possa essere effettuata tramite macchina non ibrida.
Il ricorso è accolto parzialmente, nei limiti illustrati, con integrale compensazione delle spese processuali per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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