Illegittima l’esclusione per cumulo di ruoli nel gruppo di lavoro solo se la lex specialis esige distinte unità (TAR Lazio n. 11544 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che prescrive, a pena di esclusione, un numero minimo di “unità” di personale per il gruppo di lavoro impone la presenza di altrettante distinte persone fisiche, e non la mera indicazione delle figure professionali richieste, ben potendo queste ultime essere cumulate in capo al medesimo soggetto solo ove la disciplina di gara non le configuri come requisito minimo essenziale. Il difetto di tale requisito integra una non conformità dell’offerta alla disciplina di gara, presidiata da espressa clausola di esclusione, e non una mera irregolarità formale sanabile tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023. La clausola che esige distinte unità di personale costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, e deve essere impugnata tempestivamente da chi se ne assuma leso.
Il Fatto
Il Municipio Roma I Centro ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio “Poli Interculturali”, suddiviso in quattro lotti. Per il Lotto 2, l’art. 7 del capitolato speciale prescriveva un gruppo di lavoro minimo di quattro unità: un coordinatore, un educatore, uno psicologo e un operatore. L’operatore economico ricorrente presentava offerta indicando un gruppo composto da tre sole persone fisiche, in quanto una stessa figura era indicata sia come coordinatrice sia come psicologa. La commissione di gara ne disponeva l’esclusione per carenza del requisito minimo richiesto. Il ricorrente impugnava l’esclusione e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione di mancata aggiudicazione del Lotto 2 per esclusione di tutti i partecipanti, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione della clausola e, in via subordinata, la sua illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e massima partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando il tenore letterale dell’art. 7 del capitolato speciale il quale, nel prescrivere che il “numero minimo di personale” da impiegare è di “4 unità: 1 coordinatore, 1 educatore, 1 psicologo e 1 operatore”, non si limitava a indicare le professionalità occorrenti, ma esigeva la presenza di quattro distinte unità di personale. La previsione, pertanto, era chiara nell’imporre un requisito minimo essenziale dell’offerta, la cui violazione comportava l’esclusione.
Il Collegio ha poi escluso che la carenza potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio, richiamando l’art. 101, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che espressamente preclude il ricorso a tale istituto per sanare omissioni o inesattezze afferenti alla documentazione che compone l’offerta tecnica. La composizione del gruppo di lavoro è stata qualificata come elemento strutturale e qualitativo dell’offerta, la cui carenza integra una vera e propria non conformità alla lex specialis, presidiata da una clausola di esclusione espressa richiamante l’art. 70, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023.
Quanto alla censura subordinata di illegittimità della clausola, il TAR ha rilevato, da un lato, che il ricorrente aveva omesso di impugnare tempestivamente la disposizione della legge di gara, pur essendone onerato sin dalla presentazione dell’offerta; dall’altro, che la scelta di richiedere quattro distinte figure professionali costituiva espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, non riscontrabili nel caso di specie.
La natura vincolata del provvedimento espulsivo e la carenza del requisito minimo essenziale dell’offerta hanno determinato il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, questi ultimi fondati su ragioni esclusivamente derivate rispetto alla contestata legittimità dell’esclusione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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