Divieto di detenzione armi annullato per difetto di istruttoria sui pregiudizi penali (TAR Toscana n. 956 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del Prefetto che vieta la detenzione di armi, adottato richiamando per relationem il diniego di rinnovo del porto d’armi del Questore, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non prende in carico i fatti storici posti a base del giudizio di inaffidabilità, non li esamina e non li pondera, giustificando come da essi sia derivata la valutazione negativa. In sede amministrativa la Prefettura può valutare anche fatti che non hanno condotto a condanna penale, ma ciò presuppone che ne verifichi l’effettiva portata e gli esiti processuali. L’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il divieto di detenzione fondata sulla mancata impugnazione del diniego di porto è infondata: i due provvedimenti, pur rispondendo alla medesima ratio di tutela dell’ordine pubblico, sono disciplinati da procedimenti differenti e hanno contenuti abilitativi distinti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura di Firenze ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché, per quanto occorra, la nota della Questura che conferma il parere favorevole all’emissione del provvedimento. Il divieto richiama il decreto del Questore che aveva respinto l’istanza di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, fondato su presunti pregiudizi penali e sulla convivenza con persona priva dei requisiti in materia di armi.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, carenza assoluta di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione, richiamando l’art. 335-bis cod. proc. pen. Le amministrazioni resistono eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del diniego di porto d’armi, divenuto definitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinizza anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Secondo l’Avvocatura erariale, non si può detenere l’arma che non si può portare, sicché nessuna utilità potrebbe derivare dall’accoglimento. Il Tribunale richiama la precedente pronuncia della Seconda Sezione n. 1235 del 2021, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 11271/2022, che distingue nettamente la detenzione dal porto.

Gli artt. 38, 39, 42 e 43 t.u.l.p.s. disciplinano procedimenti differenti: la detenzione non abbisogna di licenza, purché le armi siano denunciate e custodite; il porto richiede la licenza del Questore. Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione interviene quando il detentore è ritenuto capace di abusarne e la sua revoca riporta la situazione a quella di partenza. La mancata impugnazione del diniego di porto, ormai consolidato, non preclude la contestazione del più ampio divieto di detenere l’arma.

Il Collegio osserva che, se i due atti fossero reciprocamente implicati, non si coglierebbe il senso della distinzione tra procedimenti attribuiti ad autorità diverse. L’eccezione è dunque infondata. Nel merito, il Tribunale ritiene fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Il provvedimento si fonda su due profili: i pregiudizi penali e la convivenza con la figlia.

Quanto ai pregiudizi, la Prefettura non li enumera, limitandosi a richiamare il decreto del Questore, dal quale emerge che le accuse si sono concluse con due archiviazioni e un ridimensionamento dell’originaria imputazione. La Prefettura avrebbe dovuto esaminare e ponderare i fatti storici, giustificando la valutazione di inaffidabilità; ciò non è avvenuto. Quanto alla convivenza, i Carabinieri avevano già evidenziato che la figlia dovrebbe dimorare altrove. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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