La decadenza NCC può fondarsi sul solo venir meno del vincolo territoriale (TAR Toscana n. 903 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di noleggio con conducente, la decadenza dell’autorizzazione può essere disposta per il sopravvenuto venir meno del vincolo territoriale tra l’attività e il Comune che ha rilasciato il titolo. La sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, rimuovendo l’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singola corsa, non ha eliminato la necessità di un collegamento stabile con la comunità di riferimento: il servizio deve continuare a svolgersi, almeno tendenzialmente, a favore della popolazione di cui il Comune è ente esponenziale. Il potere esercitato è quello di verifica della permanenza dei requisiti in un rapporto di durata, distinto dagli istituti sanzionatori tipizzati dal regolamento comunale. L’accertata legittimità di una sola delle ragioni poste a base dell’atto plurimotivato assorbe le censure dirette agli altri profili.
Il Fatto
A seguito di un bando pubblico del 2018, il Comune di Marciana rilasciava a due operatori economici le autorizzazioni NCC n. 1/2019 e n. 2/2019, entrambe in data 12 luglio 2019. Nel 2024 un sindacato di categoria presentava un esposto per sollecitare una verifica sui titolari delle autorizzazioni attive. La Polizia Locale avviava così accertamenti sul rispetto delle modalità di esercizio del servizio e del regolamento comunale.
All’esito delle verifiche, il Comune comunicava l’avvio di separati procedimenti e, con provvedimenti del 30 giugno 2025, dichiarava la decadenza delle due autorizzazioni. La motivazione si fondava su molteplici circostanze: mancanza di sede operativa, assenza dei veicoli dal territorio comunale per oltre un biennio, mancati rientri nella rimessa secondaria e assenza di passaggi attestati dalle compagnie di navigazione. Gli interessati impugnavano i provvedimenti davanti al TAR, che accoglieva le domande cautelari con ordinanza n. 535/2025 per ragioni di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3 della legge n. 21/1992, come modificato dal D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, impone che la sede operativa e almeno una rimessa siano collocate nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. L’art. 11 della stessa legge prevedeva il rientro in rimessa dopo ogni corsa, vincolo dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 56 del 2020.
Il primo motivo di ricorso sosteneva che il Comune avesse esercitato un potere sanzionatorio, con conseguente applicazione delle garanzie e dei termini regolamentari. Il TAR respinge la tesi: la decadenza per venir meno dei requisiti rientra in un potere di verifica tipico dei rapporti di durata, distinto dalle sanzioni in senso stretto. La differente denominazione usata nella comunicazione di avvio del procedimento rispetto all’atto conclusivo resta irrilevante.
Il Collegio esamina poi la contestata sussistenza della sede operativa. La sede coincideva, secondo i ricorrenti, con la rimessa di Campo Lo Feno, costituita da un solo posto auto all’aperto. Il TAR ritiene l’argomento non condivisibile: la sede operativa esige stabilità e continuativa funzionalità, incompatibili con un luogo aperto, inidoneo a ospitare la documentazione contabile e amministrativa necessaria per un’attività organizzata.
Quanto al vincolo territoriale, il Collegio richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato secondo cui le modifiche del 2019 non hanno escluso che il servizio debba svolgersi tendenzialmente a favore della popolazione locale. L’Amministrazione aveva documentato il mancato transito dei veicoli nel Comune per oltre due anni; i ricorrenti, sui quali gravava l’onere della prova del fatto positivo contrario, non hanno fornito supporto idoneo, producendo in prevalenza documenti successivi alla decadenza o privi di efficacia probatoria.
Poiché i provvedimenti sono plurimotivati, la legittimità di ciascun argomento è sufficiente a sorreggerli. Il TAR dichiara pertanto assorbite le censure relative al secondo e al quarto motivo e respinge i ricorsi, compensando le spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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