Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e attivazione della Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 1174 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera anche nei confronti dell’esecuzione del giudicato amministrativo di condanna. La notifica della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi del novellato art. 479 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 291/2025, pubblicata il 14.04.2025, resa dal Tribunale di Treviso. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 2.000,00.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la parte ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito della somma oggetto di condanna e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalla lettera dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere la conformazione dell’Amministrazione al giudicato per il caso deciso.
Il percorso argomentativo si articola su quattro passaggi. In primo luogo, la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi del novellato art. 479 cod. proc. civ.: per effetto della riforma introdotta dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. In secondo luogo, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In terzo luogo, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Accertata come circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, ordinando, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, posto che tale importo non è equiparabile a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni successivi alla comunicazione, con allocazione della somma in bilancio ove manchi apposito stanziamento. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato e che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico della soccombenza, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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