Il beneficio dei sei scatti prescinde dalla domanda e dalla decadenza (TAR Lazio n. 6401 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, non potendo dalla sua inottemperanza discendere alcuna conseguenza preclusiva all’attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Il beneficio spetta a tutto il personale in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla norma, compreso chi abbia presentato la domanda in epoca successiva al termine, senza che rilevi la distinzione tra cessazione d’ufficio e collocamento a riposo a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando esclusivamente ai fini della base pensionabile. Le somme dovute a titolo di maggiorazione non possono cumulare rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
Un gruppo di soggetti già appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, tra cui alcuni provenienti dall’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, proponeva ricorso al TAR Lazio chiedendo l’accertamento del diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio e al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Gli istanti dichiaravano di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla norma, ma l’Ente previdenziale eccepiva il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
Con ordinanza istruttoria n. 1865/2026, il Tribunale chiedeva alla difesa di indicare quali ricorrenti fossero residenti nel Lazio al momento della notifica del ricorso. In riscontro, veniva chiarito che i residenti nel territorio regionale erano soltanto tre dei ricorrenti. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente declinato la competenza territoriale inderogabile con riferimento ai ricorrenti residenti fuori dalla Regione Lazio, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, per i pubblici dipendenti in quiescenza, opera il criterio della residenza dell’interessato e non quello della sede di servizio. Il processo, per costoro, potrà continuare innanzi ai TAR competenti ove riassunto entro trenta giorni.
Nel merito, per i soli ricorrenti residenti nel Lazio, la Sezione ha accolto il ricorso valorizzando l’interpretazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma attribuisce il beneficio dei sei scatti al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, nonché a quello che chieda di essere collocato in quiescenza possedendo cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile, con domanda da prodursi entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Sul punto, il Collegio ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 2831/2023, secondo cui al termine non può attribuirsi natura decadenziale, non rinvenendosi una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro la scadenza e chi la presenta nelle annualità successive.
Quanto all’eccezione fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (cd. maggiorazione della base pensionabile), il Tribunale ha escluso che essa incida sul calcolo dell’indennità di buonuscita: la norma opera esclusivamente ai fini della base pensionabile, come si evince dal riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. Il beneficio è stato altresì riconosciuto al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare in forza del combinato disposto degli artt. 6-bis d.l. n. 387/1987 e 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma l’applicabilità della disciplina anche a tali ruoli.
Infine, il Collegio ha accolto l’eccezione dell’INPS sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, richiamando l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, nonché la giurisprudenza della Cassazione civile, Sez. lav., n. 13624/2020. Il ricorso è stato accolto per i tre ricorrenti residenti nel Lazio, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute e alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, con dichiarazione di antistatario del difensore.
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Nota della Redazione
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