Revoca autotutela e cessazione materia del contendere in materia di concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 936 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca in autotutela, da parte dell’Amministrazione, degli atti di indizione di una procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime determina il venir meno dell’interesse alla decisione e, quindi, la cessazione della materia del contendere. Tale esito processuale non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, allorché l’annullamento in autotutela sia intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso; le spese possono invece essere compensate nei confronti delle altre parti intimate che non abbiano dato causa al contenzioso.
Il Fatto
Alcune associazioni ambientaliste e culturali hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Ostuni aveva disposto la pubblicazione di bandi e avvisi pubblici per il rilascio di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative su aree prive di concessione. I ricorrenti, oltre all’atto presupposto, hanno gravato i conseguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di sette lotti, censurandone la legittimità.
Successivamente alla notifica del ricorso, l’Amministrazione comunale ha adottato una nuova determinazione con cui ha disposto la revoca degli atti impugnati e il ritiro degli avvisi pubblici. A fronte di tale iniziativa, i ricorrenti hanno depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza, rilevando che il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio, realizzatosi attraverso la revoca in autotutela degli atti impugnati, determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta eliminazione degli effetti degli atti oggetto di gravame, infatti, priva di consistenza attuale l’interesse dei ricorrenti alla decisione del merito.
Il Collegio ha quindi valorizzato il criterio della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite. L’Amministrazione comunale, avendo provveduto all’annullamento degli avvisi pubblici soltanto a seguito della presentazione del ricorso, è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti, liquidate in misura forfetaria con accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Le spese sono state invece compensate nei confronti delle altre parti intimate, in ragione della loro estraneità rispetto alla vicenda che ha originato il contenzioso e dell’assenza di profili di responsabilità processuale a loro carico. La decisione, assunta alla luce del principio dispositivo e dell’assenza di contestazioni sulla sopravvenuta carenza di interesse, chiude il giudizio senza un esame nel merito delle censure proposte.
Nota della Redazione
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