Opposizione all’indennità di occupazione sine titulo spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3800 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal privato per opporsi alla pretesa dell’Amministrazione di ottenere il pagamento dell’indennità e della sanzione per l’occupazione sine titulo di un’area, contestandone la natura demaniale e deducendo di averne acquistato la proprietà per usucapione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale involge infatti un diritto soggettivo di natura meramente patrimoniale, non l’esercizio di pubblici poteri. La questione relativa all’invalidità o inefficacia della procedura espropriativa e dell’atto di cessione intervenuto inter alios costituisce soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico, conoscibile incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto al privato il pagamento di una somma a titolo di indennità e sanzione per l’occupazione sine titulo di un’area catastalmente censita, per il periodo 2018/2022, assumendone l’appartenenza al demanio stradale. Il destinatario dell’ingiunzione ha inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti della presupposta procedura espropriativa.
A fondamento dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, l’inesistenza di un valido titolo di acquisto in capo all’Ente, l’avvenuto possesso dell’area e la mancata esecuzione del procedimento espropriativo. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione, richiamando un precedente della stessa Sezione su caso analogo (sent. n. 19494 del 4.11.2025). La giurisdizione si individua sulla base del petitum sostanziale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27748 del 2022. Nel caso concreto, la domanda consiste nell’opposizione alla pretesa di un ristoro economico per l’occupazione ritenuta abusiva di un bene.
La pretesa dell’Ente si fonda sulla lesione del proprio diritto di proprietà; la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto in capo all’Amministrazione, per la prevalenza del proprio titolo acquisitivo e per l’asserita invalidità o inefficacia dell’atto di cessione volontaria concluso tra la controinteressata e la parte pubblica negli anni Novanta.
Il Collegio ha applicato il costante insegnamento del Giudice della giurisdizione, secondo cui la domanda con cui la Pubblica Amministrazione invochi il ristoro del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri (Cass., Sez. un., n. 13311 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 3442 del 2024).
Nella medesima direzione si è osservato che la controversia in cui un privato contesti la natura demaniale di un’area da lui occupata appartiene parimenti al giudice ordinario (Cons. Stato, sez. VI, n. 6780 del 2022, che richiama Cass. civ., Sez. un., n. 22575 del 2019). Il Collegio ha escluso la pertinenza del diverso orientamento secondo cui il giudice amministrativo può conoscere della contestata natura demaniale con efficacia limitata al processo, poiché tale ipotesi presuppone una questione incidentale rispetto a una domanda rientrante nella sua giurisdizione, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Neppure assume rilievo l’eccepita illegittimità o inefficacia della procedura espropriativa svoltasi inter alios: la prospettata invalidità della cessione volontaria tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza della proprietà pubblica, costituisce solo una questione pregiudiziale in senso tecnico, da decidersi incidenter tantum da parte del giudice munito di giurisdizione (Cass., Sez. un., n. 13193 del 2018). Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione possibile innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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