Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 896 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza, munita di attestazione di conformità, sia stata notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la conformazione integrale al giudicato, con esclusione della condanna alle spese ivi disposta perché estranea alla domanda di ottemperanza. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Toscana l’ottemperanza della sentenza n. 734 del 29 novembre 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro. Con quel titolo il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di 2.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.

La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle astreintes, con spese di lite distratte al procuratore antistatario. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 3 dicembre 2024. È poi decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa il 31 marzo 2025.

Su queste premesse il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Il Collegio ha precisato che l’ordine di conformazione non comprende la condanna alle spese di lite disposta dal giudice ordinario, perché estranea alla domanda di ottemperanza.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Nel dispositivo il Tribunale ha assegnato il termine di sessanta giorni e ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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