Astreinte dovuta solo per inerzia del Comune non per ritardo esecuzione (TAR Toscana n. 897 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. costituisce mezzo di coercizione indiretta che opera durante il tempo in cui l’amministrazione debitrice rimane nella condizione di dover adempiere con i propri mezzi, ossia dalla pronuncia dell’ordine di ottemperanza fino alla nomina del commissario ad acta. La sua applicazione presuppone l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato. Non è pertanto dovuta quando il Comune si sia tempestivamente attivato, diffidando il soggetto obbligato alla rimozione dell’opera, e abbia assicurato la piena ottemperanza prima della scadenza del termine assegnato dal giudice. La misura non trova applicazione automatica per il solo decorso del tempo tra la comunicazione della sentenza di ottemperanza e l’effettiva eliminazione dell’abuso.

Il Fatto

Con la sentenza n. 1031 del 13 novembre 2023, confermata dal Consiglio di Stato n. 6797 del 29 luglio 2024, il TAR Toscana aveva accolto il ricorso di due proprietari di immobili fiorentini, annullando l’autorizzazione rilasciata a una società per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile su un edificio antistante. A fronte della mancata rimozione dell’impianto, i ricorrenti avevano proposto ricorso per ottemperanza, accolto con la sentenza n. 141 del 28 gennaio 2025.

Con tale pronuncia il giudice aveva ordinato al Comune di attivarsi, nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica, per ottenere la sollecita rimozione dell’impianto, condannandolo alla penalità di mora di € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, fino all’insediamento del commissario ad acta. L’opera è stata rimossa il 10 febbraio 2025, al dodicesimo giorno dalla comunicazione. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna del Comune al pagamento di € 6.000,00 a titolo di penalità di mora, mentre il Comune ha opposto di essersi tempestivamente attivato, ottenendo la rimozione entro il termine concesso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il giudice ricostruisce preliminarmente la natura dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando la giurisprudenza amministrativa: essa è mezzo di coercizione indiretta che opera dalla pronuncia dell’ordine di ottemperanza fino alla nomina del commissario ad acta. In quella fase è il minacciato peso economico a costituire sollecitazione utile all’esecuzione del giudicato.

Una volta intervenuta la nomina del commissario, l’esecuzione si apre alla via surrogata, mediante l’attività dell’organo ausiliario del giudice che si sostituisce agli uffici dell’amministrazione. Diviene allora irragionevole ritornare alla più contenuta astreinte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018).

Nel caso concreto, osserva la Corte, la sentenza di ottemperanza non imponeva l’istantanea rimozione dell’impianto. In motivazione il Comune doveva “attivarsi” nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica “per ottenere la sollecita rimozione” dell’opera; il dispositivo ordinava l’immediata e integrale esecuzione “nei termini precisati in motivazione”, con penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Non era ragionevole imporre al Comune di procedere immediatamente in danno del proprietario dell’impianto, senza consentire a quest’ultimo di provvedere direttamente entro le prescrizioni dettate dal giudice. Il Comune, ricevuta la notifica il 29 gennaio 2025, ha trasmesso il giorno successivo formale diffida alla società e si è adoperato affinché la rimozione avvenisse entro il termine stabilito, come effettivamente accaduto al dodicesimo giorno.

L’amministrazione ha dunque assicurato la piena ottemperanza prima della scadenza del termine, senza necessità di provvedere in danno e senza l’intervento del commissario. La lettura proposta non vanifica la misura coercitiva: l’astreinte avrebbe potuto applicarsi sia a fronte dell’inerzia serbata dal Comune fino all’attivazione seria ed efficace, sia nel periodo tra la scadenza dei venti giorni e l’effettivo insediamento del commissario. Nel caso di specie mancano i presupposti per l’applicazione della penalità di mora. Il ricorso va respinto e, per le peculiarità della fattispecie, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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