Oscurabile l’identità dell’istante nel bilanciamento con la protezione dei dati personali (TAR Toscana n. 868 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, la protezione dei dati personali del soggetto istante costituisce interesse limite ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013, idoneo a giustificare l’oscuramento dei dati anagrafici e identificativi del richiedente. Il controinteressato non può pretendere l’ostensione integrale dell’istanza altrui, poiché la trasparenza tutelata dal decreto è solo quella diretta alle finalità tipizzate dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 33/2013. Il bilanciamento tra accesso e interessi limite è connotato da elevata discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità. L’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, giuridicamente tutelato e collegato al documento; nell’accesso difensivo ex art. 24 l. n. 241/1990 il nesso di strumentalità va dedotto con puntualità, non bastando un generico riferimento a esigenze probatorie.
Il Fatto
Il Comune di Firenze riceve da un cittadino un’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscere le concessioni di occupazione di suolo pubblico di alcune attività di ristorazione di piazza Santo Spirito. I gestori dei locali interessati, tra cui la società ricorrente, assumono la veste di controinteressati rispetto all’ostensione.
Ricevuta la comunicazione, la società chiede copia dell’istanza di accesso. L’Amministrazione la trasmette con oscuramento dei dati personali dell’istante, omettendone l’identità. La richiesta di ostensione integrale, dapprima respinta, viene reiterata con una nuova domanda formulata sia come accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, sia come accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013. Il Comune la respinge. La società impugna il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo l’insussistenza di un diritto alla privacy in capo a chi presenta un’istanza ostensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di accesso documentale. L’art. 22, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Nel caso di specie la ricorrente non individua alcun interesse siffatto, limitandosi a ipotizzare che la natura del richiedente originario avrebbe potuto mutare l’interesse conoscitivo. La mera curiosità di verificare se l’istante fosse un futuro concorrente non integra un interesse giuridicamente tutelato.
Quanto all’accesso difensivo ex art. 24 l. n. 241/1990, il Collegio richiama il principio secondo cui la relativa finalità va dedotta in modo puntuale e specifico e suffragata con idonea documentazione, così da consentire all’Amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione finale controversa. Il riferimento generico a non meglio precisate esigenze probatorie non è sufficiente: la ricorrente omette del tutto di individuare tale presupposto.
Passando all’accesso civico generalizzato, il Collegio rileva che il Comune ha riconosciuto il diritto di accesso, esibendo il documento ma oscurando i dati anagrafici dell’istante. La protezione dei dati personali è interesse limite ex art. 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013, che impone di rifiutare l’accesso quando il diniego è necessario a evitare un pregiudizio concreto.
Il bilanciamento tra accesso e interessi limite è connotato da elevata discrezionalità. Il giudice amministrativo non può procedere a un’autonoma verifica della necessità del diniego in assenza di manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria o errori gravi ed evidenti. Il Collegio richiama in tal senso l’orientamento del Consiglio di Stato, V, n. 1195 del 2023, e del TAR Sardegna, II, n. 370 del 2023.
Nel merito, la scelta dell’oscuramento appare ragionevole e logica: la trasparenza protetta dal d.lgs. n. 33/2013 è solo quella finalizzata alle finalità tipizzate dall’art. 1, comma 1, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 20 del 2019. La pretesa di conoscere l’identità del richiedente non risponde ad alcuna di tali finalità. Il ricorso è pertanto respinto; le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.