Tesserino aeroportuale, background check negativo e revoca del parere di Polizia (TAR Lazio n. 1291 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’Enac di disporre la disabilitazione del tesserino di ingresso aeroportuale è integralmente vincolato all’esito del controllo dei precedenti personali svolto dalla Polizia di frontiera. Ove il background check rafforzato si concluda negativamente per la pendenza di un procedimento penale per associazione per delinquere, la revoca del parere favorevole e la conseguente disabilitazione del tesserino sono legittime anche in assenza di una sentenza di condanna. La motivazione per relationem è congrua quando gli atti richiamati siano chiari e accessibili alla parte, non essendo richiesto all’Enac alcun autonomo margine di apprezzamento.

Il Fatto

Il ricorrente, pilota dipendente di una società di aviazione, apprende il 3 dicembre 2024 della disabilitazione del proprio tesserino di ingresso aeroportuale per lo scalo di Roma Ciampino, disposta dall’Enac il 9 ottobre 2024 sulla base della revoca del parere favorevole già espresso dalla Polizia di frontiera aerea.

Dopo due istanze di accesso documentale, il ricorrente ottiene le note della Polaria e il Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile. Sospeso dal servizio dal datore di lavoro, impugna davanti al TAR Lazio la disabilitazione, i pareri di Polaria e l’allegato del Programma, articolando sei motivi. L’Enac e Aeroporti di Roma si costituiscono; la domanda cautelare è respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, la sentenza afferma che il provvedimento dell’Enac è legittimamente motivato per relationem mediante il richiamo alla nota riservata della Polaria dell’8 ottobre 2024: il potere dell’Ente è integralmente vincolato alle valutazioni rese all’esito del controllo dei precedenti personali. Il ricorrente, peraltro, ha avuto pieno accesso alle note, potendo così articolare le censure sul merito.

Sul secondo e sul terzo motivo, il TAR esclude il difetto di istruttoria e di proporzionalità. La pendenza del procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. integra la fattispecie ostativa prevista dalla Parte A dell’allegato 1 del Programma, non rilevando che le condotte contestate siano estranee all’ambito aeroportuale. Il Collegio richiama gli artt. 3, n. 15), 4 e 6 del regolamento (CE) n. 300/2008 e il punto 11.1.3 dell’allegato al regolamento di esecuzione 2015/1998, evidenziando il carattere vincolante del parere di Polizia per l’Enac.

Sul quarto motivo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento: l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 esclude l’illegittimità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente non ha dimostrato quale apporto partecipativo sarebbe stato pretermesso.

Sul quinto, il TAR qualifica la revoca come espressione di autotutela fondata sul mutamento della situazione di fatto di cui all’art. 21-quinquies, comma 1, legge n. 241/1990: il rinvio a giudizio rende recessiva la posizione del ricorrente rispetto all’interesse alla sicurezza del traffico aereo, senza necessità di ulteriore bilanciamento.

Sul sesto, il Collegio conferma la legittimità della previsione del Programma, già scrutinata in un precedente della stessa Sezione: la misura è pertinente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata, circoscritta alla pendenza di procedimenti per reati di particolare gravità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite di euro 2.000,00 in favore dell’Enac.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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