Improcedibile l’annullamento della concessione demaniale provvisoria per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 839 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di annullamento di una concessione demaniale marittima provvisoria è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il periodo di efficacia del titolo impugnato si è ormai esaurito, non potendo la parte ricorrente trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale caducazione dell’atto. La dichiarazione di interesse alla decisione resa ai soli fini risarcitori impone la trattazione nelle forme dell’art. 34, terzo comma, c.p.a., ma non consente di superare il difetto di legittimazione e interesse alla azione di accertamento dell’illegittimità: la titolarità di una concessione demaniale ex art. 18 l. n. 84/1994 non abilita allo svolgimento delle attività riservate dal art. 16 della medesima legge, né la mera presentazione di osservazioni procedimentali, in assenza di domanda concorrente, fonda la posizione legittimante.
Il Fatto
Con provvedimento del 14 agosto 2024, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale rilasciava a una società una concessione demaniale provvisoria ex art. 10 reg. cod. nav., per l’utilizzo di beni già assentiti con precedente titolo scaduto, nelle more della definizione delle procedure di nuova assegnazione. La concessione copriva il periodo dall’8 agosto 2024 al 31 gennaio 2025. Con successivi provvedimenti del 7 febbraio 2025 e del 1° settembre 2025, il titolo provvisorio veniva esteso, rispettivamente, fino al 30 giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
Una diversa società, già titolare di concessione per attività connesse al traffico passeggeri nel porto, impugnava il primo provvedimento e, con motivi aggiunti del 22 ottobre 2025, anche i successivi, lamentando la violazione delle regole sull’assegnazione dei beni demaniali e rivendicando un proprio diritto di esclusiva nello sbarco passeggeri. Le resistenti eccepivano l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse. Le tre concessioni provvisorie impugnate hanno esaurito i propri effetti, al più tardi, al 31 dicembre 2025, e la ricorrente non ha contestato il successivo provvedimento che ha disposto l’ulteriore proroga dal 1° gennaio 2026. Ne deriva che dall’eventuale annullamento non potrebbe scaturire alcuna utilità concreta, con conseguente improcedibilità dell’azione di annullamento.
La ricorrente ha però dichiarato, nella memoria conclusionale, di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Richiamando Cons. Stato, ad. plen., n. 8 del 2022, il TAR ricorda che l’art. 34, terzo comma, c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avere interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare gli elementi costitutivi della domanda. Nel caso di specie la dichiarazione è stata ritualmente resa nei termini dell’art. 73 c.p.a., sicché il merito va esaminato.
L’esame conduce però a una declaratoria di inammissibilità, assorbente rispetto alle censure. Le ragioni ricalcano l’impostazione di Cons. Stato, sez. VII, n. 10923 del 2022: manca in capo alla ricorrente l’autorizzazione prescritta dall’art. 16 l. n. 84/1994, indispensabile — in aggiunta alla concessione ex art. 18 — per lo svolgimento delle attività relative al traffico Ro-Ro e Ro-Pax, segmenti connotati da specificità tecnica e gestionale. Il silenzio serbato dalla ricorrente sul punto integra autonoma causa di inammissibilità.
Né risultano atti dell’Autorità portuale che fondino il rivendicato diritto di esclusiva. I provvedimenti richiamati dalla ricorrente, lungi dal riconoscere l’esclusività, ne affermano espressamente la non obbligatorietà e non esclusività; e tali atti non sono stati impugnati. L’accordo procedimentale del 6 marzo 2025 si è limitato a ribadire il regime non esclusivo. La semplice presentazione di osservazioni in opposizione, in assenza di una domanda concorrente nella procedura di rinnovo, non vale a costituire la posizione legittimante.
In definitiva, l’azione di annullamento è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; l’azione di accertamento è dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione e interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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