Rinuncia al ricorso e cessazione materia del contendere per vaccinazione (TAR Liguria n. 394 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal procuratore della parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il collegio si limita a prendere atto dell’intervenuta rinuncia, senza necessità di esaminare il merito della controversia. La compensazione delle spese costituisce la regola in caso di definizione del giudizio per rinuncia, in assenza di soccombenza virtuale.

Il Fatto

La controversia traeva origine dai provvedimenti con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco aveva accertato, nei confronti di alcuni dipendenti, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, disposto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. I ricorrenti, dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avevano impugnato tali atti chiedendone l’annullamento.

Il giudizio era stato introdotto con ricorso notificato e depositato nel 2022. L’istanza cautelare volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati era stata respinta con ordinanza dell’11 marzo 2022. Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che il procuratore dei ricorrenti aveva sottoscritto un atto di rinuncia al ricorso, al quale l’Avvocatura dello Stato aveva aderito il 14 febbraio 2026. L’atto era stato depositato il successivo 16 febbraio 2026. Tale manifestazione di volontà, espressa dalle parti nel corso del giudizio, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

La decisione si fonda sulla natura dispositiva del processo amministrativo, che consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni momento, purché la rinuncia sia accettata dalla controparte costituita. Nel caso di specie, l’adesione dell’Amministrazione resistente ha reso perfezionato l’accordo processuale, privando il giudice del potere di decidere nel merito.

Il tribunale ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure proposte avverso i provvedimenti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale. La definizione del processo per rinuncia ha reso altresì applicabile il principio di compensazione delle spese, in assenza di una soccombenza sostanziale accertata.

Il collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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