La revoca del contributo per sopravvenuto sequestro del bene spetta al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 344 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario è fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, secondo il criterio della causa petendi. Il beneficiario, successivamente all’ammissione al contributo, è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione: le controversie relative alla revoca del beneficio, disposta per l’inosservanza degli obblighi che condizionano la permanenza del diritto, sono devolute al giudice ordinario. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando la revoca consegua all’esercizio di poteri di autotutela, per vizi di legittimità del provvedimento di concessione o per il suo contrasto originario con l’interesse pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 dicembre 2022, con cui era stato revocato il contributo, pari a € 8.952,14, riconosciuto per gli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi, concesso ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 69/2013 con decreto del 10 maggio 2021. La revoca era motivata dal sequestro preventivo del complesso aziendale, disposto dal Tribunale in data 24 agosto 2021, ritenuto idoneo a integrare il vincolo di indisponibilità sui beni oggetto di investimento, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), del D.M. 25 gennaio 2016. La ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca per violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata d’ufficio la questione dopo il passaggio in decisione, ha rimesso alle parti il termine per memorie sulla possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione. Il TAR richiama il principio consolidato per cui la concessione di un contributo pubblico determina, in capo al beneficiario, la nascita di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Tale diritto si configura anche quando l’amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario per la mancata osservanza degli obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione.
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La Corte evidenzia che la revoca del contributo, nel caso di specie, non è fondata su una carenza originaria dei requisiti di accesso alla misura, né sull’esercizio di un potere di autotutela per il contrasto del provvedimento concessorio con l’interesse pubblico. Al contrario, la revoca presuppone l’avvenuta concessione del beneficio e muove da una circostanza sopravvenuta, individuata nel sequestro preventivo, ritenuta idonea a integrare l’inosservanza dell’obbligo di non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’investimento nei tre anni successivi al completamento. In tal modo, l’amministrazione ha inteso far valere un inadempimento del beneficiario.
Tale evenienza, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, comporta la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi su una posizione di diritto soggettivo. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza della riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., e compensa le spese in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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