Compartecipazione retta RSA: illegittimi i criteri comunali derogatori all’ISEE (TAR Veneto n. 1042 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, tra cui l’integrazione della retta dei servizi residenziali, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e deve avvenire applicando esclusivamente i parametri dell’ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013. I Comuni non possono introdurre criteri additivi o derogatori rispetto all’ISEE, né computare nella quota di compartecipazione i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, compresa l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, esclusi dal reddito disponibile per effetto dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016. Parimenti illegittima è la previsione che impone l’utilizzo del patrimonio mobiliare dell’assistito fino al suo esaurimento, essendo il patrimonio già valorizzato nell’ISEE. Il contributo comunale non può essere qualificato come mera anticipazione con rivalsa, traducendosi in un’abdicazione all’obbligo di presa in carico dell’ente locale.

Il Fatto

La ricorrente, invalida civile al 100% e non autosufficiente, è ospite di una RSA del territorio comunale. Le sue uniche entrate sono una pensione ai superstiti e una pensione di invalidità; il valore ISEE per il 2025 è di € 6.772,00, mentre la retta annua della struttura ammonta a circa € 25.154,00.

Con istanza dell’11 febbraio 2025 la ricorrente ha chiesto la determinazione della compartecipazione alla retta sulla base del solo ISEE. Il Comune ha rigettato l’istanza applicando il Regolamento comunale in materia di servizi e prestazioni sociali, che impone di computare “qualsiasi ulteriore risorsa economica a qualunque titolo percepita”, comprese le prestazioni esenti da IRPEF, e di destinare il patrimonio mobiliare al pagamento della retta fino al suo esaurimento. La ricorrente ha impugnato la nota di rigetto, gli atti presupposti e i successivi provvedimenti applicativi di aggiornamento della compartecipazione, estendendo il ricorso con due motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni in rito. La nota del 15 aprile 2025 ha natura provvedimentale ed è immediatamente lesiva, perché rigetta l’istanza di determinazione della compartecipazione e conferma i criteri regolamentari gravati. L’aggiornamento della compartecipazione produce effetti dal 1° aprile 2025, e ciò conserva l’interesse all’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale. Quanto ai motivi aggiunti, le disposizioni regolamentari assumono carattere lesivo solo con l’adozione del provvedimento applicativo annuale, con conseguente irrilevanza dell’eccezione di irricevibilità. Neppure l’atto di impegno contabile è autonomamente lesivo, avendo natura gestionale e vincolata.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato del giudice amministrativo, secondo cui l’ISEE è “indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati” (Cons. Stato n. 3072 del 2023), non essendo consentita la creazione di criteri avulsi dall’indicatore con valenza derogatoria o sostitutiva (Cons. Stato n. 6926 del 2020). La disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso sia per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie, costituendo livello essenziale delle prestazioni.

Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto, con il quale il Comune ha lasciato interamente a carico dell’assistita il costo della retta, in violazione dell’art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013. Le disposizioni regolamentari applicate sono illegittime sotto due profili: il patrimonio mobiliare è già componente dell’ISEE secondo l’art. 4 d.P.C.M. n. 159/2013 e non può essere considerato autonomamente né imposto fino all’esaurimento; il computo dell’indennità di accompagnamento e delle altre prestazioni assistenziali viola l’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, che le esclude dal reddito disponibile.

Il Comune ha invaso una competenza riservata alla legislazione statale e regionale. Non rilevano né la discrezionalità amministrativa né i vincoli di bilancio: i diritti fondamentali connessi all’assistenza delle persone con disabilità sono incomprimibili e il bilancio deve adeguarsi alla loro garanzia. Il contributo qualificato come “anticipazione” con rivalsa è illegittimo perché determina un’abdicazione all’obbligo di presa in carico. Il Tribunale ha annullato i provvedimenti indicati in motivazione, disponendo il ricalcolo della compartecipazione e compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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