Riconoscimento titolo estero sostegno, silenzio e termine al Ministero (TAR Lazio n. 2912 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina di provvedere entro un termine congruo, eventualmente nominando un commissario ad acta. Il Ministero deve valutare l’intero compendio di competenze acquisite all’estero, secondo i principi del diritto dell’Unione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24 aprile 2025, istanza di riconoscimento del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione è rimasta inerte.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 117, comma 2, cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine di conclusione, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016 (recepimento della direttiva 2013/55/UE). La norma fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per adottare il provvedimento di riconoscimento.
Tale termine è risultato scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio ha pertanto accertato il silenzio-inadempimento del Ministero e ne ha affermato l’obbligo di provvedere.
Il termine per l’adozione del provvedimento espresso è stato commisurato a 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il Collegio ha motivato la misura sulla base della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, richiamando sul punto propri precedenti.
Nel merito dell’attività dovuta, il Tribunale ha precisato che il Ministero deve esaminare la documentazione riferita al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/UE. Ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, applicabili anche ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro, e la giurisprudenza dell’Unione sulla valutazione dell’equipollenza e sulle misure compensative.
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha disposto la nomina, in caso di perdurante inadempienza, di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di 90 giorni, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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