Cessazione materia del contendere nel payback dispositivi medici dopo pagamento parziale (TAR Lazio n. 9857 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento degli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando la società ricorrente, dopo la rettifica dell’importo da parte dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 95/2025, provvede al pagamento della somma dovuta. La verifica dell’intervenuto pagamento, che costituisce presupposto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non richiede un accertamento nel merito della fondatezza della pretesa, ma si limita a constatare l’avvenuta esecuzione dell’obbligazione pecuniaria da parte del soggetto interessato. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’esito della controversia e dalla natura della definizione del giudizio, che prescinde da una pronuncia nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e i conseguenti decreti regionali di ripiano, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, l’amministrazione regionale ha rettificato gli importi richiesti applicando la disciplina introdotta dall’art. 7 del d.l. 95/2025.
A seguito di tale rettifica, la società ha provveduto al pagamento delle somme corrispondenti alla quota richiesta e ha depositato istanza in data 9 aprile 2026 per sentir dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è proseguito verso la definizione, considerando l’intervenuto adempimento da parte della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che l’istanza di parte è fondata, in quanto la società ricorrente ha dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme dovute. L’istituto della cessazione della materia del contendere si configura quando, dopo la proposizione del ricorso, vengono meno tutti gli elementi che giustificano la persistenza dell’interesse alla decisione, come nel caso dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
La pronuncia si fonda sulla verifica che l’adempimento sia avvenuto in conformità con la rettifica operata dall’amministrazione in applicazione del d.l. 95/2025, il che rende obiettivamente cessata la materia del contendere. Il tribunale richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quale fondamento positivo della declaratoria, che si sostanzia in una pronuncia processuale priva di accertamento nel merito.
La decisione di compensare le spese di lite trova giustificazione nella natura della definizione del giudizio e nell’esito complessivo della controversia, che non comporta una soccombenza in senso tecnico. Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il tribunale ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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