Caducazione della concessione cimiteriale per cessione a terzi e natura ordinatoria del termine procedimentale (TAR Puglia n. 247 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione non autorizzata della concessione cimiteriale a terzi estranei al nucleo familiare costituisce inadempienza che legittima l’amministrazione comunale ad adottare il provvedimento di decadenza, avente natura dichiarativa e come tale esperibile in qualunque momento. Nei procedimenti che coinvolgono interessi sensibili come la gestione cimiteriale, non opera il silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo ha carattere ordinatorio, salva espressa previsione di perentorietà, sicché il suo superamento non inficia la legittimità dell’atto tardivamente adottato. L’alienazione parziale della cappella gentilizia a terzi, realizzando finalità lucrative, viola il divieto di cui all’art. 92, comma 4, d.P.R. n. 285/1990 e determina l’acquisizione dell’area al demanio comunale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di subentro nella concessione cimiteriale novantanovennale rilasciata al padre, ormai deceduto, dichiarandone la decadenza per intervenuta cessione a terzi di parte dei loculi. Il Comune aveva altresì disposto l’acquisizione al demanio comunale dell’immobile insistente sul lotto cimiteriale. Il ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti per violazione delle norme sul silenzio-assenso, difetto di motivazione e istruttoria, violazione delle regole partecipative, eccesso di potere e lesione dell’affidamento, chiedendo l’accertamento del diritto all’assegnazione del bene e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, ritenendo di poter prescindere da tale profilo, e ha esaminato nel merito le censure. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di subentro, poiché la gestione cimiteriale coinvolge interessi attinenti alla salute, per i quali l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude l’operatività di tale meccanismo.
Quanto alla decadenza, il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento, adottato all’esito di un’istruttoria completa e con motivazione adeguata. Dalla documentazione acquisita era emerso che il concessionario aveva ceduto parte dei loculi a soggetti terzi, contravvenendo al divieto di cui all’art. 92, comma 4, d.P.R. n. 285/1990 e all’art. 29 del regolamento di polizia mortuaria del 1915. La giurisprudenza citata — Cons. Stato n. 935/2021 e Cons. Stato n. 5072/2015 — qualifica la cessione non autorizzata come inadempienza che legittima la decadenza, atto dichiarativo adottabile in qualunque tempo.
Il Collegio ha altresì escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, trattandosi di atto dovuto e vincolato, espressione di autotutela ad avvio doveroso. Ha aggiunto che, anche volendo ritenere applicabile la comunicazione, l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 priverebbe di rilievo il vizio, avendo l’Amministrazione dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Infondate sono state giudicate le doglianze sulla violazione del termine di conclusione del procedimento. Il termine di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, in assenza di espressa comminatoria di perentorietà, ha natura ordinatoria, come affermato da Cons. Stato n. 2979/2024, sicché la sua scadenza non preclude l’adozione dell’atto né ne comporta l’illegittimità. Parimenti infondata è risultata la censura sulla lesione dell’affidamento, non avendo il ricorrente indicato atti o comportamenti idonei a ingenerarlo, mentre la delibera comunale n. 12/2010 indicava espressamente i requisiti per la regolarizzazione, nella specie carenti.
Il Tribunale ha infine richiamato la natura demaniale delle aree cimiteriali ex art. 824 c.c., la cui inalienabilità è sancita dall’art. 823 c.c., per concludere che lo ius sepulchri non è cedibile a terzi, essendo riservato dall’art. 93 del d.P.R. n. 285/1990 ai concessionari e ai loro familiari. Gli episodi di cessione documentati integravano le finalità speculative sanzionate dalla legge. Il rigetto delle censure di illegittimità ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria per carenza del danno ingiusto. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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