Art. 7 d.l. 95/2025 e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 8054 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, nel disciplinare il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, configura il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali come modalità satisfattiva che estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La definizione agevolata attribuisce al contribuente un bene della vita diverso da quello perseguito con l’impugnazione degli atti generali, poiché l’obbligazione si estingue mediante il pagamento di una somma ridotta, mentre il ricorso mirava all’annullamento degli atti senza alcun esborso. Ne consegue che, una volta intervenuto il versamento, il ricorso avverso i provvedimenti ministeriali e gli atti presupposti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza di formale accertamento regionale dell’avvenuto pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché l’accordo del 7 novembre 2019 e la circolare prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, tutti concernenti la certificazione e il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, la società ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuto versamento, in data 3 gennaio 2026, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, come previsto dalla disciplina di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come la nuova disposizione, introdotta dal legislatore del 2025, abbia ridefinito il regime degli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018: il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale e determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
La ricorrente aveva dedotto di aver provveduto al versamento e il Tribunale ne ha ritenuto incontestata l’affermazione, sebbene non tutte le Regioni resistenti avessero depositato la documentazione prevista dalla norma. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, è comunque idonea a far venir meno il potere del giudice di pronunciarsi nel merito, in considerazione dell’effetto preclusivo espressamente sancito dalla legge.
Il Collegio ha quindi affrontato la qualificazione giuridica dell’esito del giudizio, distinguendo tra la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi, poiché il meccanismo di definizione agevolata consente di conseguire un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto — diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione degli atti impugnati senza alcun pagamento. La diversità del bene richiesto e di quello conseguito esclude che la controversia possa ritenersi definita per cessazione della materia del contendere, imponendo la declaratoria di improcedibilità.
In ragione di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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