Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Veneto n. 899 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. La notifica della copia attestata conforme del titolo giudiziale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, secondo gli artt. 479 cod. proc. civ. come novellati dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine congruo e, in caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, al quale non spetta compenso quando sia dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 612/2025 resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo nominale di € 1.000,00.

La pronuncia era stata notificata il giorno stesso della pubblicazione presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente ed era passata in giudicato, come da certificato prodotto in giudizio. Lamentando l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la mancata attivazione spontanea della Carta, la parte ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro dell’azione di ottemperanza richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Collegio verifica poi i presupposti processuali del titolo. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellati dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza apposizione di formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Accertato il passaggio in giudicato — come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. — e ritenuto ragionevole desumere dalle allegazioni e dalle prove documentali la mancata esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’effetto ordina di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni successivi alla comunicazione a cura della parte ricorrente. Al Commissario sono affidati l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese di lite, liquidate secondo i valori del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 e ridotte della metà per il carattere seriale e la non elevata complessità della causa, sono poste a carico del Ministero nella misura di € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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