Sindacato di ragionevolezza tecnica sulle misure ART a tutela degli utenti autostradali (TAR Piemonte n. 996 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo giudiziale sugli atti di regolazione delle autorità amministrative indipendenti, connotati da discrezionalità tecnica elevata, non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella del regolatore, ma si arresta alla verifica della ragionevolezza tecnica della scelta. Grava sul soggetto che si assume leso l’onere di dimostrare l’irragionevolezza della misura regolatoria e di prospettare una soluzione alternativa plausibile. L’obbligo di motivazione resta dequotato a fronte dei più pregnanti obblighi di consultazione, contraddittorio e istruttoria che caratterizzano il procedimento regolatorio. Non è ricavabile dal sistema regolatorio che ogni costo sopravvenuto per il concessionario debba trovare istantaneo riscontro in tariffa mediante immediata revisione del PEF e degli accordi contrattuali. È inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avverso l’atto di avvio del procedimento ordinatorio, privo di autonoma lesività.
Il Fatto
La ricorrente è concessionaria autostradale per la costruzione e la gestione di due collegamenti, il cui rapporto è regolato da una convenzione unica e da un successivo atto aggiuntivo, che fissa diritti e obblighi nel rapporto con il concedente.
Dopo un’indagine conoscitiva del 2022 e un procedimento avviato nel 2023, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato, con delibera n. 132/2024, le misure sul contenuto minimo dei diritti, anche risarcitori, che gli utenti possono esigere dai concessionari. La ricorrente ha impugnato dapprima le delibere presupposte e poi la delibera n. 132/2024 con ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’Autorità e di un controinteressato. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la delibera n. 25/2026, di avvio di un procedimento ordinatorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio e riunione, rilevando che, pur sussistendo profili di connessione oggettiva, le controversie presentano tratti differenziali legati alle caratteristiche soggettive delle singole concessionarie, che ne rendono opportuna la trattazione separata.
Il giudice ha poi ricostruito i limiti del proprio sindacato. Il potere esercitato dall’Autorità nell’adozione degli atti di regolazione è connotato da discrezionalità tecnica elevata, sicché il controllo di ragionevolezza assume la forma di una verifica sulla ragionevolezza tecnica della scelta, senza sostituzione della valutazione amministrativa. Sul ricorrente grava l’onere di dimostrare l’irragionevolezza e di prospettare un’alternativa plausibile. Il controllo non può prescindere dall’analisi degli atti istruttori e delle posizioni espresse dagli operatori, poiché l’obbligo di motivazione resta dequotato a fronte degli obblighi di consultazione e contraddittorio.
Nel merito, il primo motivo è stato disatteso. Quanto al primo motivo, relativo all’irrealizzabilità delle misure e all’omesso riconoscimento dei costi, il Collegio ha osservato che dalla stessa comunicazione della ricorrente emerge l’avvenuta applicazione di gran parte delle misure, senza che fosse stata eccepita alcuna significativa difficoltà. Il sistema tariffario contempla fisiologicamente la riconoscibilità in tariffa dei costi, ferma la sua ordinaria periodicità: non è imposto alcun automatismo di revisione contrattuale, né la parte ha offerto una concreta quantificazione dei costi. Il dato storico richiesto dalla misura contestata è già nella disponibilità dei concessionari o ricavabile dalla classe di pedaggio, secondo le indicazioni ministeriali.
Anche il secondo motivo è stato respinto. Le informazioni da rendere sui servizi delle aree di servizio sono acquisite dai subconcessionari nell’ambito della relazione che li lega al concessionario; gli obblighi informativi sulle turbative del traffico vanno assolti “non appena si rendono disponibili”, secondo i generali doveri di diligenza e custodia dell’infrastruttura.
Il terzo motivo è stato parimenti disatteso, poiché la realizzabilità dell’applicazione mobile integrata è stata confermata dalla condotta del principale operatore di settore, che ha dichiarato la piena operatività del proprio strumento senza alcun richiamo ad autorizzazioni o modifiche del PEF.
Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, fondandosi su un’interpretazione delle misure disancorata dalla loro lettera. Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, poiché l’atto di avvio del procedimento ordinatorio ha natura istruttoria e non provvedimentale, privo di immediata lesività. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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