Cessata la materia del contendere per tardiva ottemperanza alla carta docente (TAR Veneto n. 901 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale da parte dell’Amministrazione, ancorché intervenuta dopo la notifica del ricorso e in via tardiva, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Ai fini del riparto delle spese, il giudizio di soccombenza virtuale deve valorizzare i profili di fondatezza della domanda, avvalorati dalla pacifica spettanza delle somme e dalla loro erogazione. Il principio della soccombenza non è però assoluto: ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., l’adempimento spontaneo tardivo, qualificabile come condotta conciliativa dell’Amministrazione, giustifica la compensazione delle spese. Il contributo unificato resta invece a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta. La pronuncia, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita nel capo relativo al rilascio della Carta.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il difensore del ricorrente ha depositato una nota con cui ha dato atto che il Ministero aveva accreditato l’importo di € 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente, ottemperando, sia pure tardivamente, alla sentenza. Su tale base ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Il Collegio ha ritenuto che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso abbia avuto integrale soddisfazione. In applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non restava dunque che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ha scrutinato la soccombenza virtuale, criterio di riparto, apprezzando i profili di fondatezza della domanda, avvalorati dalla pacifica spettanza delle somme e dalla loro pur tardiva erogazione. Ha tuttavia richiamato il principio, espresso dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 del 2021, secondo cui la soccombenza non è assoluta e il giudice può valutare ragioni di compensazione ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ.
Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nell’adempimento spontaneo, sebbene tardivo, del Ministero, qualificato come comportamento conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e perciò apprezzabile sul piano della regolamentazione delle spese. Le spese, liquidate in € 800,00, sono state pertanto compensate per metà e poste per l’altra metà, pari a € 400,00, a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Collegio ha infine evidenziato che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, essendo tale obbligazione ex lege per importo predeterminato e sottratta alla potestà del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 9533 del 2024).
Nota della Redazione
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