Inammissibile il ricorso avverso patteggiamento per vizi motivazionali (Cass. pen. Sez. II n. 3055 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza applicativa della pena è impugnabile per cassazione esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma. Non è pertanto deducibile il vizio di motivazione concernente la penale responsabilità, avendo l’imputato rinunciato, con l’accesso al rito speciale, a contestare le premesse storiche dell’accusa. È invece ammesso il ricorso che denunci l’erronea qualificazione giuridica del fatto, purché emerga con indiscussa immediatezza dal capo di imputazione; è inammissibile l’impugnazione che, sotto tale veste, tenda a una rivisitazione in fatto delle condotte.

Il Fatto

Il G.i.p. presso il Tribunale di Fermo ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta dell’imputato e con l’accordo del Pubblico ministero. Esclusa la recidiva, ritenuta più grave la contestazione ex art. 640 cod. pen., concesse le attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione con il reato di cui all’art. 494 cod. pen., la pena è stata fissata in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea qualificazione giuridica del fatto, per violazione dei criteri di specialità e consunzione di cui all’art. 15 cod. pen., e il difetto di motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, nn. 2 e 2-bis, cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. Il Collegio richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l’impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra le quali non rientra la denuncia di vizi motivazionali sulla penale responsabilità.

La ragione è chiara: con l’accesso al rito speciale l’imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell’accusa. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, trovando la limitazione ragionevole giustificazione nell’esigenza di circoscrivere il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastino con la volontà espressa dalle parti o che costituiscano disapplicazione dell’assetto normativo dell’illecito.

Quanto all’erronea qualificazione giuridica, la Corte ribadisce che essa è deducibile solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È invece inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione, o che richiami come passaggio logico aspetti in fatto e probatori, sui quali il sindacato di legittimità non può estendersi.

Nel caso concreto, il ricorrente — pur invocando la violazione di legge sulla qualificazione giuridica e sul regime circostanziale — contesta di fatto e genericamente la motivazione relativa all’accordo raggiunto tra le parti, mirando a ridiscutere questioni di fatto sul ruolo ricoperto nelle vicende oggetto dei capi di imputazione. Tali profili non possono essere dibattuti in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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