Integra riciclaggio la consegna all’estero di denaro di provenienza illecita (Cass. pen. Sez. 3 n. 11559 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. la condotta di chi, pur senza porre in essere attività di trasformazione del denaro di provenienza delittuosa, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi: l’individuazione dell’origine illecita del bene è resa maggiormente difficoltosa dalla sua fungibilità, dalla non tracciabilità dell’operazione di trasporto, dal mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e dalla sua riferibilità a soggetto diverso da quello che ha commesso il reato presupposto. Il reato presupposto del riciclaggio è individuato quantomeno nella sua tipologia, senza che sia necessaria la ricostruzione di tutti i suoi estremi storico-fattuali. La riqualificazione del fatto da autoriciclaggio a riciclaggio non viola il principio di correlazione tra contestazione e sentenza quando non muta il contenuto essenziale dell’addebito e non pregiudica il diritto di difesa.
Il Fatto
Con sentenza del 21/05/2025 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riqualificando il reato ascritto a uno degli imputati ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. Il procedimento traeva origine da un’indagine che aveva accertato l’operatività di due distinte organizzazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, i cui proventi venivano consegnati a soggetti di nazionalità cinese per essere trasferiti all’estero e reinvestiti.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione numerosi imputati, tra cui due soggetti condannati per la consegna di ingenti somme di denaro, provento di attività di spaccio, ad una organizzazione che le trasferiva all’estero tramite conti esteri e tecniche di dissimulazione. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, che il denaro consegnato fosse provento della propria attività illecita di spaccio e che la condotta non fosse idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i ricorsi dei due imputati, ritenendoli infondati. Ha innanzitutto disatteso la tesi difensiva secondo cui le somme versate agli altri soggetti fossero destinate all’acquisto di nuove partite di sostanza stupefacente. I giudici di merito avevano accertato che i versamenti non erano collegati temporalmente ad alcuna operazione di acquisto di stupefacente da parte dei ricorrenti, essendo invece emerso che questi ultimi svolgevano la funzione di trasferire all’estero i proventi del narcotraffico altrui.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi. Tale condotta rende maggiormente difficoltosa l’individuazione dell’origine illecita del denaro, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell’operazione e il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge. Ha inoltre precisato che il reato presupposto del riciclaggio è individuato quantomeno nella sua tipologia — nel caso di specie, il traffico di stupefacenti — senza che occorra la ricostruzione integrale dei suoi estremi storico-fattuali.
Con riguardo alla posizione del soggetto la cui condotta era stata riqualificata dalla Corte di appello da autoriciclaggio a riciclaggio, la Cassazione ha escluso la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. La riqualificazione giuridica, operata dal giudice di appello, non aveva modificato il dato fattuale contestato — la consegna delle somme finalizzata al trasferimento all’estero — ma aveva solo attribuito il corretto nomen juris al reato, escludendo che l’imputato fosse l’autore del reato presupposto.
Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte le ha ritenute manifestamente infondate, poiché la motivazione dei giudici di merito era congrua e basata su elementi negativi quali la rilevante gravità dei fatti e i precedenti penali degli imputati.
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Nota della Redazione
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