Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 866 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando essa tra i provvedimenti la cui statuizione ineseguita trova attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pubblica amministrazione che non abbia ottemperato al giudicato e non abbia fornito alcun elemento dimostrativo dell’adempimento va condannata a dare attuazione alla pronuncia nel termine assegnato. Alla scadenza inutile di quel termine consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva nell’ulteriore termine fissato. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto azione davanti al giudice del lavoro ottenendo l’accertamento del diritto al beneficio della cosiddetta carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per tre anni scolastici e la condanna dell’amministrazione alla costituzione della carta con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione, senza che questa vi desse esecuzione.

Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, la ricorrente ha adito il TAR Veneto con ricorso per ottemperanza. Il Ministero evocato in giudizio non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione del competente ufficio, mentre la notifica all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 sono documentati dagli allegati.

Superata la verifica dei presupposti, il Collegio ha affrontato il profilo di ordine sistematico: se una sentenza del giudice ordinario possa costituire titolo esperibile con il rimedio dell’ottemperanza. La risposta è affermativa. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede espressamente tale azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Non sussiste dunque alcun dubbio sull’appartenenza della pronuncia al novero dei titoli azionabili.

Nel merito, la domanda è stata accolta. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha offerto alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Ne è derivato l’ordine di dare attuazione alla sentenza, con accredito sul portafoglio della carta docente della somma di euro 1.500,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il termine per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Per il caso di inottemperanza perdurante, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, chiamato ad attivarsi su istanza di parte alla vana scadenza del termine, con facoltà di delega, e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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