Esenzione canone unico per occupazione suolo da parte dell’ente committente (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 100 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di canone unico patrimoniale, l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 833, lett. a), legge n. 160/2019 spetta all’ente pubblico che assume la titolarità dell’occupazione dell’area necessaria all’esecuzione di un’opera pubblica. L’occupazione si considera effettuata dall’ente committente quando questi si procura preventivamente la disponibilità giuridica dell’area di cantiere e la consegna all’appaltatore. Non rileva che l’occupazione materiale sia posta in essere con mezzi o personale dell’impresa esecutrice. L’esenzione non si estende, invece, all’occupazione effettuata direttamente dall’impresa appaltatrice, in forza del divieto di interpretazione analogica delle esenzioni tributarie. Il venir meno del presupposto impositivo, pertanto, opera solo in capo all’ente che abbia adempiuto all’obbligo di consegna dei lavori.
Il Fatto
Un Comune ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’ente ha rappresentato che numerose amministrazioni pubbliche, proprietarie di immobili destinati a uffici pubblici nel perimetro urbano cittadino, hanno presentato o potranno presentare istanze di occupazione di suolo pubblico per eseguire lavori di ristrutturazione. Si tratta di interventi di rafforzamento sismico, efficientamento energetico e manutenzione, anche in attuazione di progetti finanziati con fondi PNRR.
Il quesito posto alla Sezione è duplice. Il Comune chiede, da un lato, se possa essere riconosciuta l’esenzione dal canone unico patrimoniale per le occupazioni effettuate dall’ente pubblico per finalità di esercizio di funzioni pubbliche. Dall’altro, chiede se il canone sia comunque dovuto quando l’intervento materiale sull’area sia posto in essere dall’impresa appaltatrice.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, rileva la legittimazione dell’organo rappresentativo dell’ente, anche in considerazione del fatto che il Consiglio delle autonomie locali della Regione, pur istituito, non risulta ancora operativo. Quanto al secondo, il quesito attiene alla contabilità pubblica, poiché investe l’acquisizione di entrate tributarie da parte dell’ente comunale, ed è formulato in termini generali e astratti.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina del canone unico patrimoniale, istituito dall’art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160/2019, che ha accorpato la Tosap, il Cosap, l’imposta di pubblicità e gli altri prelievi locali in un unico tributo. Il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione di spazi e aree pubbliche. I soggetti passivi sono individuati dal comma 823 nel titolare dell’autorizzazione o della concessione o, in mancanza, in chi occupa abusivamente.
Il punto centrale riguarda l’esenzione del comma 833, lett. a), che ne beneficiano tra gli altri lo Stato, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi. La Sezione muove dall’obbligo dell’amministrazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori, atto di cooperazione del creditore che immette l’appaltatore nel possesso dell’area. Da ciò deriva che, ove il programma contrattuale sia correttamente eseguito, l’occupazione è effettuata dall’ente, che si procura la disponibilità giuridica dell’area di cantiere: l’esenzione opera pertanto in senso affermativo.
Il Collegio precisa che non è decisivo che l’occupazione materiale avvenga con attrezzature o personale dell’ente, bensì che l’ente abbia preventivamente acquisito la disponibilità giuridica dell’area. L’esenzione non può invece riguardare l’occupazione effettuata direttamente dalla ditta esecutrice. Richiamato il principio del divieto di estensione analogica delle esenzioni in campo tributario, confermato dalla Corte cost. n. 242 del 2017, la Sezione ritiene che ampliare il beneficio oltre il dettato normativo sia precluso.
La Sezione prende le distanze dall’orientamento della Sezione regionale del Piemonte n. 80/2024/SRCPIE/PAR, che aveva escluso l’esenzione nel caso di occupazione da parte di un appaltatore di un’Arcidiocesi. Il Collegio calabrese ritiene invece che, ove l’occupazione sia assentita all’ente per la realizzazione di opere pubbliche, l’esenzione sussista. A conferma richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 12432/1993, Cass. n. 7197/2000, Cass. n. 11175/2004, Cass. n. 17719/2009), che ravvisa nell’occupazione dell’appaltatore la conseguenza necessaria dell’obbligo di consegna dei lavori. L’esenzione resta ferma solo se l’occupazione sia assentita all’ente interessato, non se effettuata dall’impresa appaltatrice in esecuzione di un rapporto contrattuale o senza titolo.
Nota della Redazione
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