Acquisto di partecipazione societaria e affidamento in house: parere favorevole con rilievi sulla convenienza economica e sugli indicatori di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 253 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di acquisto di una partecipazione societaria in una società di gestione di una farmacia comunale, funzionale all’affidamento in house providing del servizio, deve essere assistita da un’adeguata motivazione in ordine alla convenienza economica dell’operazione. Tale onere motivazionale non può ritenersi assolto da documenti prodotti dal soggetto privato beneficiario dell’affidamento, il quale è portatore di un interesse non neutrale rispetto al modello gestorio prescelto. L’analisi economico-finanziaria deve fondarsi su un business plan indipendente e deve dare conto della sostenibilità dell’operazione anche alla luce degli indicatori di bilancio disponibili, quali l’andamento degli utili, la struttura finanziaria e gli indici di liquidità e di struttura della società target. Il parere della Sezione regionale di controllo è espresso ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria.
Il Fatto
Il comune di Trezzano Rosa ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 26 del 23 giugno 2026, con la quale è stato approvato l’acquisto di una quota di partecipazione al capitale di Far.Com. s.r.l., entro la soglia del 2 per cento, finalizzato all’affidamento senza gara della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione per cinque anni. Il prezzo massimo di acquisto è pari a 25.012 euro, determinato sulla base di una perizia asseverata che stima il valore unitario delle quote in 9,62 euro al 31 dicembre 2024.
Alla deliberazione sono allegati lo statuto societario, i bilanci 2021-2025, uno schema di contratto di servizio per la gestione in house providing e le relazioni previste dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, predisposte dalla stessa società sulla base dei modelli Anac.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che l’onere motivazionale sulla convenienza economica dell’operazione, come già affermato nella deliberazione n. 115/2024/PASP della stessa Sezione, non è stato assolto da un ufficio comunale o da un professionista incaricato dall’ente, ma dalla stessa società beneficiaria dell’affidamento, soggetto tutt’altro che neutrale rispetto al modello gestorio da proporre. Nel caso in esame, il parametro della convenienza economica pare sufficientemente riscontrato dalle relazioni ex art. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, ma le proiezioni sulla futura attività della farmacia si fondano esclusivamente su un allegato prodotto dalla stessa beneficiaria.
La deliberazione e la documentazione trasmessa non si soffermano, inoltre, su alcuni elementi critici emergenti dall’ultimo bilancio di esercizio della società: il crollo dell’utile nel 2025 nonostante la crescita del fatturato, la comparsa di debito bancario nel 2024 con conseguente raddoppio degli oneri finanziari e il peggioramento degli indici di liquidità e di struttura nel 2025, con l’indice di tesoreria primario diminuito dal 72,60% al 65,11% e il margine di struttura primario già negativo ulteriormente diminuito.
Alla luce di tali rilievi, il magistrato istruttore ha proposto di esprimere parere favorevole, condividendo la proposta di segnalare all’ente la mancanza di un business plan indipendente e l’andamento di alcuni indicatori economici e patrimoniali della società. La Sezione, condividendo tali valutazioni, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione consiliare, disponendo la trasmissione della deliberazione al sindaco per l’informativa al consiglio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.