Conformativo il piano attuativo: termine per l’impugnazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 132 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del piano di attuazione che individuano l’area edificabile, gli allineamenti, le distanze e la volumetria consentita hanno carattere conformativo e incidono immediatamente sulla proprietà dei fondi vicini. Esse vanno impugnate con l’azione di annullamento nel termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto di approvazione, non dalla successiva concessione edilizia. Sono pertanto inammissibili per tardività le censure avverse al piano attuativo avanzate solo in occasione dell’impugnazione del provvedimento edilizio, poiché la loro lesività si è già manifestata al momento della pubblicazione. Il successivo titolo edilizio è impugnabile in via autonoma entro lo stesso termine dalla piena conoscenza del suo specifico contenuto, che non si ricava dalla mera pubblicazione dei dati essenziali all’albo pretorio.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un maso chiuso confinante con un fondo ricompreso in una zona per insediamenti produttivi. Il proprietario di quest’ultimo ha ottenuto l’approvazione di una variante al piano di attuazione della zona, con aumento della densità edilizia e ampliamento della sagoma edificabile, e poi il rilascio della concessione edilizia per l’ampliamento della falegnameria.

Il ricorrente ha impugnato davanti al giudice amministrativo sia la concessione sia la delibera di approvazione della variante, lamentando la violazione delle distanze, la mancanza del proprio consenso, l’insufficienza dei parcheggi e profili di difetto di istruttoria, chiedendo il risarcimento del danno. Le parti intimate hanno eccepito la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice distingue nettamente i due atti impugnati. Quanto alla variante al piano di attuazione, essa è stata approvata con delibera pubblicata sul portale della Provincia e, ai sensi dell’art. 60, comma 5, L.G. n. 9/2018 e degli artt. 29 e 41 VPO, la pubblicazione vale a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni. Per le previsioni che fissano direttamente l’edificabilità non è prevista la notifica personale ai proprietari confinanti.

La Corte rileva che l’art. 7 delle norme di attuazione rinvia al piano di attuazione per gli allineamenti, le distanze, l’area edificabile e la volumetria consentita. Si tratta dunque di prescrizioni conformative e immediatamente lesive, che avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine dalla pubblicazione. Decorso inutilmente quel termine, la variante è divenuta inammissibile per tardività; le successive censure di merito restano assorbite.

Diverso è l’esito per la concessione edilizia. Il termine per impugnarla decorre dalla piena conoscenza del suo specifico contenuto. Non basta a provarla l’accesso agli atti anteriore al rilascio, né la pubblicazione all’albo pretorio dei soli dati essenziali, insufficienti a far conoscere il contenuto del titolo. Quanto all’istruttoria, il carteggio dimostra che la commissione ha espresso parere con prescrizioni, poi recepite, e che i dati catastali e progettuali non evidenziano interventi oltre il limite dell’area edificabile.

Sul merito, il giudice richiama l’art. 57, comma 6, L.G. n. 9/2018: il piano di attuazione può stabilire distanze inferiori a quelle del piano urbanistico e consentire l’edificazione fino al confine, senza necessità del consenso del vicino. Quanto ai parcheggi, l’art. 6 delle norme di attuazione richiede un posto ogni due dipendenti e nessun arrotondamento per le frazioni. Il quarto motivo, generico e non specificato, è inammissibile ai sensi dell’art. 40 VPO. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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