Sospensione sine die dell’attuazione del piano cave (TAR Emilia-Romagna n. 930 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo di sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un atto precedente, adottato ai sensi dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, è illegittimo quando omette di indicare espressamente il termine finale di durata. La sospensione, inoltre, non può essere disposta né perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, cosicché, una volta decorso inutilmente lo spatium temporis massimo di dodici mesi, essa diviene ex lege inefficace. Il giudice amministrativo, preso atto della cessazione degli effetti per decorso del termine, accerta l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., senza disporne la caducazione.
Il Fatto
Il piano infraregionale delle attività estrattive, approvato dalla Provincia e avente valenza di piano comunale per il Comune di Castelfranco Emilia, articolava l’attività estrattiva in un Polo in tre fasi temporalmente scandite. Nel 2017 il Comune e alcune società estrattive sottoscrivevano un accordo per l’attuazione della prima fase, cui seguiva, nel 2018, l’istanza di una di esse per l’avvio della procedura di VIA relativa a due cave ricadenti nella prima fase.
Con deliberazione di Giunta n. 93 del 10 maggio 2019, il Comune disponeva la sospensione dell’attuazione delle fasi estrattive successive alla prima, fino al compimento della revisione generale del piano da parte della Provincia e all’accertamento del corretto dimensionamento del fabbisogno di inerti. Le società titolari di diritti su aree ricomprese nella seconda e terza fase impugnavano l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo incompetenza della Giunta, violazione delle norme regionali sull’intesa e sul potere di variante, difetto di termine finale della sospensione e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta la prima censura di incompetenza. La sospensione non incide sul piano né lo modifica, ma attiene alla mera fase esecutiva dello stesso: essa non rientra quindi tra gli atti tipizzati riservati al Consiglio comunale dall’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, e riespande la competenza generale della Giunta ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
Il ricorso è invece fondato con riferimento al difetto di termine finale. La delibera impugnata integra un atto di sospensione sussumibile nel paradigma dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, che consente la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione del provvedimento «per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario», imponendo che il termine sia esplicitamente indicato nell’atto che la dispone.
Nella specie l’atto era privo, già al momento dell’adozione, di un espresso dies ad quem. Inoltre, per effetto dello ius superveniens introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 124/2015, la sospensione non può essere disposta né perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, con la conseguenza che lo spatium temporis massimo di dodici mesi risulta integralmente consumato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui al potere cautelare di sospensione si accompagna la necessità di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, scongiurando il rischio di una sospensione sine die (TAR Campania n. 5643 del 2022; TAR Campania n. 3210 del 2020; Cons. Stato n. 2075 del 2019). La sospensione è pertanto illegittima ab origine, per mancata apposizione del termine finale, e comunque divenuta ex lege inefficace per decorso dei dodici mesi.
Ne deriva l’accoglimento del gravame e, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, non la sua caducazione, stante la cessazione dell’efficacia già intervenuta. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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