Rigetto della RVC non ammette il riesame del comma 8 (TAR Lazio n. 3 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame previsto dall’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 non si applica ai provvedimenti di rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici. La disposizione, di carattere eccezionale e finalità di sanatoria, richiama testualmente i soli provvedimenti di decadenza dagli incentivi e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Il rigetto della RVC non è qualificabile come provvedimento di secondo grado, perché il potere di controllo del GSE costituisce espressione di un potere di accertamento e verifica, volto ad acclarare lo stato dell’impianto e la corrispondenza a quanto dichiarato dall’interessato. Pertanto, in presenza di un rigetto dell’istanza di rendicontazione, la tutela dell’operatore resta affidata al giudizio di annullamento, restando escluso l’accesso al riesame speciale.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella titolarità dei progetti di efficienza energetica di altra società, ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha rigettato l’istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020. L’istanza riguardava il precedente rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, adottato in relazione a una proposta di progetto e programma di misura avente ad oggetto la realizzazione di un sistema di alimentazione di un forno per clinker presso uno stabilimento, mediante un più elevato utilizzo di combustibile alternativo rispetto a quello fossile.
Il provvedimento di rigetto originario era già stato gravato davanti al TAR. Il ricorso si fonda su due motivi, esaminati congiuntamente, con cui la ricorrente contesta l’assunto del GSE secondo cui la norma invocata si applicherebbe ai soli provvedimenti di autotutela e di decadenza, e non anche ai rigetti delle RVC.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta il ricorso richiamando il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa. Dalla lettura combinata dell’art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 emerge un disallineamento letterale tra le due disposizioni, che evocano fattispecie non sovrapponibili: il solo rigetto dell’istanza di rendicontazione da un lato, l’annullamento d’ufficio e la decadenza dall’altro.
Il Collegio osserva che si tratta di disciplina di favore, soggetta a stretta interpretazione. La fattispecie del rigetto dell’istanza è specificamente disciplinata dal comma 3-ter del novellato art. 42, con regole proprie sugli effetti temporali, distinte da quelle dell’annullamento.
Nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 5973, il TAR ribadisce che il richiamo letterale ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi riflette una consapevole scelta del legislatore, il quale ha inteso selezionare, tra le fattispecie di cui all’art. 42, comma 3, soltanto quella della decadenza. Il chiaro e univoco dato letterale del comma 8 non può essere superato.
Si esclude, inoltre, che il provvedimento di rigetto della RVC sia qualificabile come provvedimento di secondo grado. Il potere di controllo del GSE costituisce espressione di un potere di accertamento e verifica, finalizzato ad acclarare lo stato dell’impianto e la corrispondenza rispetto alle dichiarazioni dell’interessato. L’approvazione della proposta di progetto e l’accoglimento di precedenti RVC non hanno effetti vincolanti su determinazioni successive, ove si svolgono analisi autonome, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà.
Ne consegue che correttamente il GSE ha ritenuto inapplicabile l’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020. Il gravame è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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